3 Luglio 2018

Convalida dello sfratto per morosità e mediazione

di Fernando Bonitatibus Scarica in PDF

Trib. Busto Arsizio 20 marzo 2018

Sfratto (procedimento per la convalida) – Opposizione dell’intimato – Mediazione – Obblighi del locatore – Rilascio (modalità e provvedimenti per il) – (art. 111 Cost.; art. 667 c.p.c.; art. 5-bis d.leg. 4 marzo 2010, n. 28)

[1] Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità l’onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria prevista spetta all’intimante.

CASO

[1] In un procedimento di convalida di sfratto per morosità l’intimato proponeva opposizione. Il giudice disponeva il mutamento del rito con ordinanza ex art. 667 c.p.c. Il giudizio, quindi, proseguiva nelle forme del c.d. rito locatizio. Nessuna delle parti, però, attivava la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.leg. 28/2010.

SOLUZIONE

[1] Il Giudice riscontrava d’ufficio la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria. Considerava che detta fattispecie violava la condizione di procedibilità di cui all’art. 5-bis del d.leg. 4 marzo 2010, n. 28. Dichiarava in via preliminare, quindi, l’improcedibilità delle domande dell’intimante in sede di intimazione di sfratto per morosità della controparte stante la mancata attivazione di detta procedura.

QUESTIONI

[1] In questa pronuncia, il Tribunale affronta la tematica dell’individuazione della parte su cui grave l’onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, in cui l’intimato può stare in giudizio personalmente ex art. 660, 6° comma c.p.c., in caso di opposizione (sulla dubbia compatibilità della mediazione obbligatoria con il diritto europeo si veda E. Bertillo Sulla (in)compatibilità tra negoziazione assistita obbligatoria e diritto europeo, https://bit.ly/2Lq0xY8 ).

Come riportato dal giudice nella motivazione della sentenza, sull’argomento esiste un contrasto in seno alla giurisprudenza di merito.

Il criterio per una corretta soluzione della questione, non esistendo al momento pronunce di legittimità sulla materia, è desumibile da Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629 https://bit.ly/2cQsXcX resa in un procedimento inerente un’opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui «la disposizione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.

La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale.

In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per così dire – a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo».

La presenza della fase di opposizione complica l’applicazione del suesposto principio nel procedimento per convalida di sfratto per morosità e nel procedimento per decreto ingiuntivo. Viene posta in essere, infatti, un’inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale per cui il locatore attore diventa opposto del giudizio di opposizione.

L’opposizione dell’intimato conduttore fa cessare l’originario rapporto processuale, alla cui base era la domanda di convalida, e ne crea uno nuovo e diverso. Quest’ultimo si basa sulla domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna (cfr. Cass. 5 agosto 2004 n. 15021 in banche dati Foro Italiano voce Sfratto). La domanda soggetta a mediazione, quindi, ex art. 5 d. leg. n. 28/2010 sarebbe quella avente ad oggetto l’accertamento negativo del diritto al rilascio avanzato dall’intimato.

Secondo questo orientamento, fatto proprio dalle recenti pronunce Trib. Bologna 17 Novembre 2015 in banca dati De Jure, Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016 https://bit.ly/2JO5D3k, Trib. Rimini 24 maggio 2016 https://bit.ly/2JBbc5W e Trib. Massa 28 novembre 2017 https://bit.ly/2JH8SWO, l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi in capo al conduttore intimato.

Viene ritenuto erroneo ed irrazionale, ai sensi dell’inversione occorsa, individuare nel locatore intimante la parte obbligata ad istaurare la mediazione. Così facendo, oltre ad accrescere gli oneri dell’attore sostanziale, si premierebbe la passività dell’opponente.

Con il procedimento speciale di sfratto per morosità, l’intimante sceglie la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

È l’opponente, invece, che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

È dunque su detta parte che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria poiché intende precludere la “via breve” per percorrere la “via lunga”.

Secondo l’orientamento accolto nel caso di specie e in Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate 15 giugno 2012, Tribunale di Mantova 15 gennaio 2015 https://bit.ly/2MmPSij, Tribunale Napoli 3 giugno 2015 https://bit.ly/2sTO88c il compito spetta all’intimante.

Detto filone interpretativo, tra l’altro più risalente, ritiene che porre l’onere di istaurare la mediazione in capo all’intimato sia soggetta a numerose critiche. Così facendo, infatti, si avrebbe un effetto distorsivo consistente nel trattare situazioni sostanziali equipollenti, il recupero del credito, in modo diverso. Il locatore che sceglie il procedimento per convalida dell’intimato sfratto per morosità verrebbe ad essere esentato dall’onere di intraprendere la procedura di mediazione che, invece, continua a gravare sul soggetto che agisce ex art. 447-bis c.p.c.

Viene ritenuto corretto, piuttosto, onerare il locatore intimante dell’istaurazione della mediazione. Si sostiene, infatti, che la parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento debba porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla prosecuzione dello stesso.

Sull’argomento, quindi, sarebbe auspicabile che la Cassazione esercitasse la sua funzione nomofilattica.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Processo penale, efficienza e garanzie