Controversie seriali e contratto collettivo
di Angelo Danilo De Santis Scarica in PDFL’art. 30 d. leg. 31 marzo 1998, n. 80, introdusse l’accertamento pregiudiziale della efficacia validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego, previsto dall’art. 30, che, a sua volta, aggiunse l’art. 68 bis al d. leg. 3 febbraio 1993, n. 29.
L’obiettivo era di sperimentare uno strumento deflattivo, perché finalizzato a rendere uniforme l’interpretazione e l’applicazione di contratti collettivi e, quindi, a contenere il contenzioso in cui sorgesse una questione ad essi relativa.
Il modello di riferimento era contenuto nella disciplina delle «Controversie regolate da norme corporative» di cui agli artt. 410, 444 e 467 ss. c.p.c. 1940: l’art. 410, comma 2°, attribuiva alla Magistratura del lavoro di Roma l’interpretazione dei contratti collettivi in vigore “in più circoscrizioni”; gli art. 444 e 470 prevedevano la sospensione necessaria delle controversie individuali in pendenza di quelle collettive; l’art. 471 ammetteva il ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione delle norme corporative o degli accordi economici.
Il percorso di privatizzazione del pubblico impiego condusse alla trasposizione della norma nell’art. 64 d. leg. 30 marzo 2011, n. 165 e, successivamente, con d.leg. 2 febbraio 2006, n. 40, il medesimo strumento è stato inserito nel corpus del codice di procedura civile, all’art. 420 bis, che si applica alle controversie di lavoro privato.
Le due disposizioni differiscono soltanto per la previsione, nell’ambito delle controversie del pubblico impiego, secondo la quale, sorta la questione pregiudiziale rispetto alla decisione di una controversia individuale, il giudice rinvia la causa per consentire lo svolgimento di una fase conciliativa presso l’ARAN; in caso di esito negativo (della procedura conciliativa tra l’associazione di categoria del lavoratore e l’ARAN, nessuna delle quali è parte del processo, ovvero in caso di mancato consenso tra le parti in ordine all’accordo raggiunto in sede conciliativa), «il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo».
Il meccanismo prevede dunque l’emissione di una sentenza non definitiva non riservabile e la sua immediata ricorribilità per cassazione, finalizzata alla rapida attivazione della funzione nomofilattica, assistita da particolari accorgimenti:
– in pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione;
– quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione analoga a quella sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione, il giudice è tenuto a deciderla con sentenza non definitiva (tanto nelle controversie di pubblico impiego quanto in quelle di impiego privato) soltanto se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte.
Sebbene la disposizione la definisca pregiudiziale, prevale l’opinione che non si tratti di una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (cfr. G. Costantino, Sull’accertamento pregiudiziale della efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, in Corriere giur., 1998, 972)
In particolare, la «rilevanza della questione interpretativa» costituisce «condizione di ammissibilità del ricorso alla sentenza interpretativa ex art. 420 bis c.p.c.», che, insieme alla circostanza che la questione pregiudiziale sia «di non agevole soluzione» (a causa della «esistenza di un reale dubbio interpretativo» sulla clausola contrattuale da applicare) oppure sospettabile di nullità o inefficacia, rientra tra i presupposti di applicabilità del procedimento di accertamento pregiudiziale de quo (cfr. Cass. 25 giugno 2014, n. 14356, Foro it., 2015, I, 1735, con nota di D. Girardi).
Con riferimento alle «questioni preliminari» esaminate al fine di stabilire la rilevanza della questione interpretativa decisa con sentenza ex art. 420 bis c.p.c., il giudice attua una «delibazione sommaria che è inidonea a formare alcun giudicato interno»; la cognizione incidentale di questioni pregiudiziali o preliminari è solamente funzionale ad «avvalorare la rilevanza della questione interpretativa, questa sì esaminata e decisa a cognizione piena e con idoneità a formare giudicato» (in relazione all’art. 64 d.leg. 165/01, ritiene che la sentenza sulla questione interpretativa non tempestivamente impugnata sia idonea a formare giudicato interno, D. Dalfino, Questioni di diritto e giudicato, Torino, 2008, 258).
Oltre alle questioni poste dalla attitudine della sentenza a definire il giudizio e, conseguentemente, al suo regime impugnatorio (nel senso che la sentenza ex art. 420 bis c.p.c. non possa contenere un rigetto nel merito della pretesa del ricorrente, v. Cass. 25 giugno 2014, n. 14356, cit.), occorre considerare l’inefficacia dello strumento di conseguire il fine per il quale è stato predisposto.
Infatti, per un verso, la forma sui generis di sospensione facoltativa del processo in pendenza del ricorso per cassazione avverso una sentenza che, in un altro processo, ha deciso una questione pregiudiziale analoga a quella che il giudice di merito si trova a dover decidere (perché relativa, per esempio, allo stesso contratto collettivo), pur apparsa ragionevole, non è stata accompagnata da un adeguato sistema di pubblicità in grado di consentire la conoscibilità tempestiva del fatto che la Cassazione ne sia stata investita (cfr. G. Costantino, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., 973; Chiarloni, Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo, in Corriere giur., 1998, 627).
Peraltro, la scelta di non rendere chiaro se e in che misura un giudice del merito, diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione, possa dirsi vincolato alla decisione, ha lasciato aperto più di un interrogativo; in effetti, se, come appare pure ragionevole, il giudice del merito debba dirsi completamente libero di disattendere il decisum della Cassazione, reso in altro processo, non si vede quale utilità possa avere la previsione di una sospensione facoltativa, anche in considerazione del sacrificio che questa comporta rispetto al canone della ragionevole durata.
In effetti, l’applicazione dell’istituto, tanto nell’ambito delle controversie di lavoro pubblico quanto in quelle di lavoro privato è stata marginale e, forse, da un punto di vista sistematico, i tempi potrebbero dirsi maturi per garantire una forma di nomofilachia «preventiva» della Cassazione promuovendo con più coraggio forme di vincolatività del giudicato su questioni, il che, per la verità, non appare, anche solo volgendo lo sguardo ad esperienze straniere, incompatibile con i principii del diritto processuale di un ordinamento di civil law; infatti, oltre al Kapitalanleger-Müsterverfahrensgesetz tedesco, accessibile al seguente link del Ministero della Giustizia Federale tedesco: https://www.gesetze-im-internet.de/kapmug_2012/ (e su cui si rinvia a A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli, 2013, 339 ss.), si consideri che in Brasile il nuovo codice di procedura civile del 2015 ha previsto, agli art. da 976 a 987, l’incidente de resolução de demandas repetitivas, il quale prevede che le parti e il pubblico ministero possano chiedere al tribunale di decidere su una questione, di fatto o di diritto, suscettibile di ripetersi in modo frequente; in caso di valutazione di ammissibilità, i processi pendenti sono sospesi, a patto che al loro interno si ponga la questione; una volta decisa la questione, questa, ai sensi dell’art. 985, è suscettibile di applicarsi in modo vincolante «a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986» (cfr., anche per le prime applicazioni giurisprudenziali, S. Temer, Incidente de resolução de demandas repetitivas, Salvador Bahia, 2017; M. Abelha Rodrigues, Sistema de precedentes ou meros filtros redutores de demandas repetitivas? Angustias e desconfianças, in Revista de processo, 2016, 307 ss.; L.G. Marinoni, O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinario e especial ripetitivov, id., 2015, 399 ss.).