Controversie bancarie e lite temeraria
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn tempi recenti, iniziative processuali evidentemente valutate troppo ‘avventurose’ dai Giudici di merito hanno fatto scattare l’applicazione dell’art. 96, 3° co., c.p.c (Responsabilità aggravata). Di seguito una breve rassegna di decisioni.
Trib. Torino 17.9.2014: “Sussiste responsabilità aggravata dell’attrice ex art. 96, 3° co., c.p.c. per avere agito in giudizio con malafede o colpa grave. Sono chiaro indice di malafede/colpa grave l’aver sostenuto tesi contraddette dalla propria stessa perizia di parte e peraltro, quand’anche fondate, controproducenti in ragione dell’applicazione di un interesse più oneroso a carico di essa attrice e aver arbitrariamente ignorato chiari dati normativi che segnalano la non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi e il diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta“
Trib. Salerno 30.1.2015: “La manifesta infondatezza di una opposizione, incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici e destituita di qualsiasi supporto probatorio, costituendo espressione di uno strumentale e dilatorio esercizio dell’attività processuale e, dunque, di un agire gravemente colposo, non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvertire agevolmente l’ingiustizia della propria domanda, integra una ipotesi di lite temeraria, sanzionabile ex art. 96, comma 3, c.p.c.” [sommatoria interessi moratori e corrispettivi; ammortamento francese e anatocismo]
Trib. Padova 10.3.2015: “Sul comportamento processuale degli attori valgano le seguenti considerazioni: essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni (…)
Che le due voci [interessi corrispettivi e moratori] debbano essere sommate è fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione [Cass. n. 350/2013] e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca che ha fatto proprio tale deduzione nel costituirsi, è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.
In entrambi i casi l’intera impostazione che la parte ha dato alla presente causa è sintomo di grave negligenza a fronte della totale vaghezza delle deduzioni rimesse, peraltro introdotte con un atto fatto sostanzialmente in serie rispetto a tanti altri procedimenti similari, all’unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell’atto di citazione.
Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che tale modo di affrontare la materia bancaria denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie ed imprese, meriterebbe di essere trattata con diverso approccio processuale. (…)
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l’aggravio di cause“.
Trib. Verona 24.3.2015: “Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c. (…) Ritenuta così la temerarietà della domanda, a cui accede la condanna ex officio della soccombente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. …”.