Controversie bancarie: conferme da parte della giurisprudenza
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’allegata sentenza del Trib. Palermo del 6 dicembre 2018 (vedi), offre lo spunto per una rapida ricognizione di questioni al centro del contenzioso bancario e intorno alle quale la giurisprudenza pare aver raggiunto orientamenti abbastanza consolidati.
Di seguito, alcuni estratti della decisione:
– è rispettato il vincolo di forma del contratto di finanziamento predisposto dalla banca ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente, con assorbimento dell’elemento strutturale della sottoscrizione da parte della società che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo appunto con l’apposizione della firma da parte del cliente sul modulo e la consegna dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere più alcuna specifica funzione (v. Cass., SS.UU., n. 898/2018 );
– la diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, non potendo, d’altro canto, trarsi tale cumulo da un’erronea interpretazione del dictum delle recenti pronunce della Cassazione: ove anche queste ultime avessero realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della riferita diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi;
– con riguardo alla penale per estinzione anticipata, tale voce di costo, poiché meramente eventuale, deve essere esclusa dal calcolo del TEG, essendo necessario comparare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente omogenei;
– per ciò che attiene alla previsione di effetti anatocistici discendenti dall’applicazione di un tasso di mora sull’intera rata impagata e quindi anche sulla quota di interessi, va osservato come nella specie non venga integrata un’ipotesi di anatocismo illegittimo, dal momento che, laddove il cliente sia insolvente, il dettato normativo consente tale pratica sulla base dell’art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000;
– infine, relativamente alla ricomprensione di costi assicurativi nell’ambito delle voci economiche connesse all’erogazione del credito e dunque utilizzabili per il riscontro dell’eventuale usurarietà del medesimo, le spese di assicurazione, se imposte al cliente contestualmente all’accensione del finanziamento, sono presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia (v. Cass. n. 8806/2017).
(Segnalazione dell’avv. Francesco Namio, Foro di Palermo)