29 Novembre 2016

Controlli a distanza dell’attività dei lavoratori

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Penale, II Sezione, 1° agosto 2016, n. 33567

Uso di videoriprese per controllare entrata e uscite dei lavoratori – legittimità – sussiste

MASSIMA
È lecito l’uso di videoriprese per controllare l’eventuale falsificazione degli orari di entrata e di uscita dei lavoratori. Infatti, le garanzie dello Statuto non si applicano quando il datore, mediante le apparecchiature, verifica un reato, in questo caso una truffa.

COMMENTO
La Cassazione si è pronunciata in merito all’utilizzabilità delle videoriprese effettuate nei confronti di due lavoratori ai fini della valutazione dell’integrazione del reato di truffa. Più precisamente, due dipendenti del Comune – esercenti le mansioni di usciere – si erano allontanati dal loro posto di lavoro timbrando i cartellini di entrata e di uscita in orari diversi da quelli reali. Il Gip aveva disposto il sequestro preventivo per poi procedere alla confisca per equivalente del danno accertato. Il Tribunale aveva infine rigettato la richiesta di riesame avanzata dai due dipendenti. Avverso tale decisione, i due dipendenti comunali hanno promosso ricorso in Cassazione, lamentando da una parte l’omessa motivazione sull’insussistenza di artifizi o raggiri e dall’altra l’inutilizzabilità delle risultanze ottenute con il sistema di videosorveglianza e dalle captazioni di immagini audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria. La Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso. In primo luogo ha osservato che avverso i provvedimenti cautelari reali, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per “violazione di legge”, nozione nella quale non rientrano l’illogicità o l’incompletezza della motivazione. Sulla base di tale presupposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto esaminabili solo le doglianze in merito all’utilizzabilità delle videoriprese. A tal riguardo, la prima questione affrontata è quella relativa all’asserita elusione dell’obbligo di timbratura del badge. I dipendenti hanno sostenuto che l’installazione del sistema di videosorveglianza presuppone un’autorizzazione con le organizzazioni sindacali. Tale motivo del ricorso è infondato sia perché non è stato provato che mancasse l’accordo con le organizzazioni sindacali; sia perché le limitazioni previste dall’art. 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori riguarda i soli controlli c.d. “difensivi”, volti ad accertare l’inesatto adempimento delle prestazioni del rapporto di lavoro. Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha elaborato il principio di diritto secondo cui in tema di controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non trovano applicazione anche ai casi di accertamento di fatti che costituiscono reato. Con riferimento alla questione dell’insussistenza dell’obbligo di timbrare il cartellino, non esclude di per sé l’integrazione del reato di truffa. Infine, è ritenuta infondata anche la doglianza relativa all’utilizzabilità delle riprese audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che il fatto che dalle indagini siano emersi degli elementi di colpevolezza anche a carico di soggetti ulteriori a quelli originari non incide sull’utilizzabilità della prova.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Cass. Pen. VI Sez., n. 30177 del 2013

Contrari