Contribuzione e prestazioni previdenziali
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2017, n. 21053
Sgravi contributivi – Mancata comunicazione del RSPP – Perdita dei benefici relativi ai nuovi assunti – Configurabilità
MASSIMA
La comunicazione del nominativo del RSPP all’Ispettorato del lavoro e all’ASL non è un adempimento formale, pertanto, alla sua omissione consegue la decadenza dai benefici contributivi di cui la Società ha medio tempore usufruito. La comunicazione, infatti, rientra gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione sui luoghi di lavoro da ritenersi inderogabili in quanto posti a protezione di diritti costituzionalmente garanti: la designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che lo stesse deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla mancata applicazione del piano di sicurezza.
COMMENTO
A seguito di un infortunio mortale di un dipendente, l’Inps eseguiva un accertamento ispettivo, in occasione del quale rilevava che il datore di lavoro non aveva comunicato né all’ASL competente territorialmente, né all’Ispettorato del lavoro il nominativo del responsabile prevenzione e protezione (RSPP), secondo la normativa all’epoca vigente. Conseguentemente, l’INPS notificava alla Società una cartella intimando il pagamento in suo favore di una somma a titolo di indebita fruizione degli sgravi relativi ai nuovi assunti: la comunicazione non è un mero formalismo burocratico, ma configura una prestazione rilevante al fine di rendere certe le responsabilità civili e penali connessi alla violazione accertata. La Società si opponeva alla cartella notificata, eccependo che l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava la perdita degli sgravi, che avrebbe potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali. La tesi dell’Azienda ha trovato accoglimento solo in sede di primo grado: sia la Corte d’Appello, sia la Suprema Corte, gli adempimenti previsti dalla disciplina della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro sono tutti inderogabili in quanto posti a tutela di diritti costituzionalmente garantiti. La designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che il responsabile stesso deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla mancata applicazione del piano di sicurezza. Di contro, gli sgravi contributivi triennali previsti per i lavoratori assunti mirano ad incentivare l’impiego, ma devono essere concessi solo ove vi sia il presupposto che l’impresa sia rimasta immune da condotte assunte in violazione di disposizioni di presidio fiscale, contributivo o attinenti alla sicurezza o, ancora, da pratiche antisindacali: la sussistenza anche solo di una violazione determina la revoca delle agevolazioni senza che sia necessario disquisire se si tratti di violazione formale o sostanziale. Infine, la Suprema Corte ricorda che giurisprudenza di legittimità precedente aveva evidenziato che la comunicazione all’ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale oggetto di una specifica obbligazione a carico del datore di lavoro (ex art. 8 co. 11 D.lgs. 626/1994 rationae temporis applicabile), è una contravvenzione ai sensi dell’art. 89 co. 3 del D.lgs. citato, il datore di lavoro e il dirigente sono, infatti, punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria. Alla luce di quanto osservato e precisato dalla Cassazione, si deve escludere che l’illecito in esame possa essere interpretato come una irregolarità formale, non incidente sul funzionamento sostanziale delle tutele e delle protezioni.
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