Contratto-quadro e forma scritta
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFRiguardo al requisito della forma scritta nell’ambito delle contrattazioni finanziarie, la Cassazione ha più volte chiarito come essa sia prevista dalla legge per il contratto-quadro, non per i singoli ordini (Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; Cass. 22 marzo 2013, n. 7283; Cass. 19 maggio 2005, n. 10598; Cass. 7 settembre 2001, n. 11495), salvo che, per questi ultimi, siano state le parti stesse (banca e cliente) a prevederla a norma dell’art. 1352 c.c. (Cass. 29 febbraio 2016, n. 3950).
Tale ultima evenienza si verifica, abitualmente, nella negoziazione dei contratti derivati che, come noto, si chiamano in questo modo perché il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile.
Quando le parti, nell’ambito delle operazioni di intermediazione finanziaria, abbiano previsto una forma predeterminata (appunto, scritta) del singolo ordine per la sua validità, essa è finalizzata non soltanto ad assicurare una maggiore ponderazione da parte dell’investitore, ma anche a garantire all’operatore (banca) la serietà di quell’ordine e permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, allorché sia convenuto, in responsabilità in ordine all’operazione stessa, da parte dell’investitore.
Di conseguenza, la nullità per carenza di forma scritta convenzionale – a differenza della c.d. forma di protezione di cui agli art. 6, 1° comma, lett. c), legge n. 1 del 1991, 18 d.lgs. n. 415 del 1996 ed ora 23 d.lgs. n. 58 del 1998 – non è rimessa alla sola volontà del cliente, ma può essere fatta valere da entrambi i contraenti (sulla legittimazione di entrambi i contraenti alla deduzione della nullità per il difetto di forma scritta convenzionale, cfr. Cass. 9 febbraio 1980, n. 909 Cass. 10 giugno 2014, n. 13020) e dunque anche dalla banca, la quale, pertanto, può legittimamente rifiutare l’esecuzione di un ordine non impartito per iscritto (Cass. 2 agosto 2016, n. 16053).