11 Giugno 2019

Contratto per persona da nominare: l’electio amici

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, ord. 21 maggio 2019, n. 13686 – Pres. Lombardo – Rel. Dongiacomo

[1] Obbligazioni e contratti – Contratto per persona da nominare – Contratto preliminare – Legittimazione – Potere di nomina – Effetto retroattivo – Electio amici – Esecuzione specifica

(Cod. civ. artt. 1401-1403, 2932; C.p.c. art. 360 n. 3,4 e 5).

[1] “Nel contratto per persona da nominare, l’atto di nomina – che è un atto unilaterale recettizio – non richiedendo formule sacramentali, può consistere in qualsiasi dichiarazione con la quale il contraente indica il soggetto che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto da lui stipulato, purché rivesta, a pena di nullità, la stessa forma che le parti hanno utilizzato per la stipulazione del contratto, pur se non prescritta dalla legge. Ciò, tuttavia, non significa che la nomina debba necessariamente essere consacrata in una formale dichiarazione diretta dallo stipulante all’altro contraente, essendo, al contrario, sufficiente, alla luce del principio generale della libertà di forma e della strumentalità della forma rispetto allo scopo dell’atto, che a questo pervenga una comunicazione scritta che indichi tanto la chiara volontà dello stipulante di designazione del terzo in capo al quale deve concludersi il contratto, quanto l’accettazione della nomina da parte del terzo nominato: comunicazione che, in caso di preliminare, può essere contenuta nell’atto introduttivo del giudizio instaurato per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, tanto nel caso in cui la domanda sia stata proposta direttamente dallo stipulante (il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo che abbia nominato nella domanda giudiziale), quanto nei casi in cui la domanda sia stata proposta congiuntamente da stipulante e terzo nominato ovvero, come nella specie, direttamente dal beneficiario.”

CASO

[1] Con atto di citazione innanzi la Tribunale di Perugia Tizio proponeva domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell’obbligo di vendere che Caio, con contratto preliminare, aveva assunto nei confronti di Sempronio il quale, avendo promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, lo aveva nominato con dichiarazione. Il Tribunale rigettava la domanda sostenendo che, seppur il promissario acquirente aveva ritualmente esercitato la facoltà di nominare il terzo, in realtà l’electio amici non aveva conferito a quest’ultimo la legittimazione ad agire per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre stabilito dal preliminare in ragione della sua completa estraneità rispetto alla stipulazione del contratto medesimo che nei suoi confronti valeva come mera res inter alios acta.

La Corte d’Appello adita, sia pur in base a considerazioni parzialmente differenti, ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva escluso la legittimazione attiva di Tizio ad ottenere la pronuncia di esecuzione coattiva precisando che l’electio amici era stata comunicata successivamente all’avvio del giudizio e tale circostanza qualificava l’estraneità del terzo nominato rispetto al contratto preliminare atteso che il promittente venditore non aveva conoscenza della nomina.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il primo motivo di ricorso Tizio, lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 1401, 1402 e 1403 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la sua legittimazione attiva. Secondo il ricorrente il giudice d’appello aveva erroneamente valutato un fatto decisivo della controversia ossia che l’electio amici da parte dell’originario contraente era stata tempestivamente ed efficacemente notificata al promittente venditore in conformità a quanto sancito dall’art. 1402 c.c. Tale comunicazione, infatti, era stata ritualmente effettuata con l’atto di citazione e, in quanto anteriore rispetto al termine che le parti si erano date, era sicuramente tempestiva ed oltretutto era stata anche depositata nel corso del giudizio di primo grado alla prima udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di rito.

A maggior riprova il ricorrente sostiene che la comunicazione dell’electio non richiede formule sacramentali e può essere comunicata anche da un nuncius e desunta dall’atto di citazione che il terzo abbia notificato all’altro contraente per l’esecuzione del contratto, proprio com’è accaduto nel caso di specie, dove la dichiarazione di nomina è stata formalizzata dall’attore, quale terzo nominato, con l’atto di citazione nel quale si fa riferimento ad una scrittura sottoscritta ed è stata, in seguito, dimostrata in giudizio con il suo deposito in udienza. Tali circostanze, pertanto, dovevano condurre alla conseguenza dell’acquisizione da parte del terzo della legittimazione ad agire in giudizio per l’adempimento del contratto preliminare.

La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

QUESTIONI

[1] L’art. 1401 c.c. prevede che, durante la conclusione del contratto, una parte possa riservarsi la facoltà di nominare, in un secondo momento, la persona che acquisterà i diritti e assumerà i doveri nascenti dal contratto stesso. Se la persona nominata accetta il contratto produrrà l’effetto di sostituire il nominato all’originario stipulante ex tunc ossia con effetto dal momento in cui fu stipulato il contratto.

Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è costituito, infatti, come ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe, dal subingresso di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante. (cfr. Cass. civ. sez. II 17 marzo 1995 n. 3115; Cass. civ. sez. II 2 marzo 2015, n. 4169)

Il subingresso del terzo allo stipulante che l’ha designato, tuttavia, può avvenire solo a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando, in mancanza, applicabile l’art. 1405 c.c., a norma del quale ove la nomina del terzo non sia stata validamente fatta nel termine stabilito dalla legge (e cioè tre giorni dalla stipulazione: art. 1402 c.c.) ovvero dalle parti il contratto produce i suoi effetti nei confronti degli originari contraenti.

In particolare nel caso di preliminare di compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la facoltà di nominare un terzo fino al tempo del rogito qualora l’electio amici non sia intervenuta prima di tale momento l’unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto è lo stipulante (cfr. Cass. civ. sez. II, 30 aprile 2012, n. 6612).

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta contestato che le parti avessero stabilito, nel contratto preliminare, che il termine entro il quale il promissario acquirente poteva dichiarare (e comunicare all’altra parte: art. 1402, comma 1, c.c.) la sua eventuale electio amici era rappresentato dal rogito, vale a dire il momento in cui le parti stesse avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo e, peraltro, non essendo le parti giunte alla stipulazione di tale contratto l’electio amici non poteva essere effettuata in tale sede.

Il promissario acquirente, pertanto, nella qualità di contraente in favore del quale era stata prevista la facoltà di nomina del terzo, poteva esercitare tale diritto al più tardi con la domanda che egli stesso ha proposto ai sensi dell’art. 2932 c.c., derivandone, in mancanza, ove cioè la nomina del terzo sia avvenuta nel corso di giudizio, la sua tardività, con il conseguente consolidamento degli effetti del contratto in capo all’originario contraente.

Poste queste premesse la Suprema Corte afferma, inoltre, che per principio consolidato nel contratto per persona da nominare, l’atto di nomina – atto unilaterale recettizio – non richiedendo formule sacramentali, può consistere in qualsiasi dichiarazione con la quale il contraente indica il soggetto che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto da lui stipulato, purché rivesta, a pena di nullità, la stessa forma che le parti hanno utilizzato per la stipulazione del contratto, pur se non prescritta dalla legge (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. II 29 settembre 2000 n. 12965; Cass. civ. sez. III 29 settembre 2006 n. 21254).

Ciò, tuttavia, non significa che la nomina debba necessariamente essere consacrata in una formale dichiarazione diretta dallo stipulante all’altro contraente, essendo, al contrario, sufficiente, alla luce del principio generale della libertà di forma e della strumentalità della forma rispetto allo scopo dell’atto, che a questo pervenga una comunicazione scritta che indichi tanto la chiara volontà dello stipulante di designazione del terzo in capo al quale deve concludersi il contratto, quanto l’accettazione della nomina da parte del terzo nominato. (cfr.

Cass. civ. sez. II 29 novembre 2001 n. 15164; Cass. civ. sez. II 30 ottobre 2009 n. 23066; Cass. civ. sez. II 1° settembre 2014 n. 18490)

Tale comunicazione, poi, in caso di contratto preliminare, può essere contenuta nell’atto introduttivo del giudizio instaurato per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, tanto nel caso in cui la domanda sia stata proposta direttamente dallo stipulante (il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo che abbia nominato nella domanda giudiziale), quanto nei casi in cui la domanda sia stata proposta congiuntamente da stipulante e terzo nominato ovvero, come nella specie, direttamente dal beneficiario.

Secondo la Suprema Corte, quindi, nel contratto per persona da nominare, la comunicazione all’altro contraente della dichiarazione di nomina può essere fatta anche dal terzo nominato ed, in ogni caso, può essere contenuta o, comunque, inequivocabilmente desunta dall’atto di citazione che il terzo stesso abbia notificato all’altro contraente per l’esecuzione del contratto. Nello stesso modo, l’accettazione del terzo nominato può essere contenuta in qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà e, quindi, anche nell’atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell’altro contraente per ottenere l’esecuzione del contratto a norma dell’art. 2932 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. II 29 novembre 2001 n. 15164; Cass. civ. sez. III 4 novembre 2004, n. 21140; Cass. civ. sez. III 29 settembre 2006 n. 21254)

In conclusione la Seconda Sezione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata in quanto la Corte d’Appello, non attenendosi ai predetti principi di diritto, al fine di riconoscere all’attore la legittimazione ad agire in giudizio a norma dell’art. 2932 c.c., non aveva considerato che l’electio amici dell’attore, dichiarata dallo stipulante, era senz’altro contenuta nell’atto di citazione notificato ai promittenti venditori e, quindi, per tale via, ritualmente comunicata ai promittenti venditori nel termine stabilito dal preliminare e che lo stesso atto di citazione, in quanto notificato ai promittenti venditori direttamente dal terzo nominato, valeva come accettazione, altrettanto tempestiva, della nomina ricevuta da parte di quest’ultimo.