15 Novembre 2022

Il contratto di mutuo e l’articolo 50 TUB

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’estratto conto, previsto dall’art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l’espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass., Sez. Un., n. 6707/1994).

Solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento; un mero saldaconto è pertanto inidoneo a costituire prova per la concessione di decreto ingiuntivo (Cass. n. 13542/2017; Cass. n. 12935/2017; Cass. n. 12936/2017; Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l’estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce 18.2.2021).

È infatti affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l’allegazione dell’inadempimento del mutuatario, gravando su quest’ultimo l’onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma 21.7.2022); ed ancora: ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio 5.7.2022).

Più in generale, di recente è stato evidenziato che la circostanza che la banca creditrice vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale (ad es. il contratto di mutuo) non fa venire meno l’interesse ad ottenere comunque un provvedimento giudiziale di condanna, alla luce delle seguenti considerazioni: a) per giurisprudenza consolidata non è riscontrabile alcun divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti del medesimo debitore (Cass., n. 21768/2019); b) il creditore, già provvisto di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio credito, ha interesse a ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla garanzia reale; c) l’accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083/2013) (nei termini Trib. Verona 5.10.2022 n. 1734).

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