24 Aprile 2018

Contratto di apprendistato

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2018, n. 5375

Apprendistato – Formazione – Causa Negoziale – Sussiste

MASSIMA

Il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, (nel caso in esame di portalettere) ma deve prevedere al contempo un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.

COMMENTO

La controversia sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda la conversione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato in mancanza di una concreta formazione del lavoratore da parte dell’azienda datrice di lavoro. Più precisamente, nel caso di specie, la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, aveva dichiarato l’illegittimità dell’apprendistato, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato, sul presupposto che il datore di lavoro non avesse offerto al (preteso) apprendista una formazione professionale con specifici contenuti formativi. Avverso la sentenza della Corte Territoriale ha quindi proposto ricorso per Cassazione la Società datrice di lavoro sulla scorta di plurimi motivi di gravame. Ebbene, la Suprema Corte ha anzitutto precisato come ricada necessariamente sul datore di lavoro l’onere di provare l’adempimento dell’obbligo formativo per tutta la durata dell’apprendistato, ragion per cui la Corte d’Appello, rilevato che nel caso in esame la formazione professionale dell’apprendista era stata limitata alle sole giornate iniziali del rapporto, aveva correttamente ritenuto non raggiunta da parte della Società la prova dell’adempimento formativo del lavoratore sulla stessa gravante. Ciò precisato, la Suprema Corte ha quindi chiarito come, nell’ambito di un contratto di apprendistato, l’attività di formazione e di insegnamento da parte del datore di lavoro costituisca invero un elemento essenziale e indefettibile del contratto stesso, non potendo viceversa quest’ultimo essere concluso al solo fine di far svolgere durante la vigenza del rapporto le mansioni tipiche del profilo professionale cui lo stesso apprendistato è rivolto. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte, rigettando il ricorso promosso dal datore di lavoro, ha dunque confermato l’illegittimità del contratto di apprendistato oggetto di controversia e condannato la Società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle relative retribuzioni.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”