Contratto di apertura di credito e titolo esecutivo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl contratto di apertura di credito stipulato per atto pubblico, anche se notificato in forma esecutiva, non è un idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poiché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma ma con la sua diretta utilizzazione da parte del debitore (non risultante dall’atto) (Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 20618/2021, che richiama i precedenti di Cass. n. 18182/2004 e Cass. n. 1688/1973).
Con il contratto di apertura di credito, infatti, l’istituto bancario si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art. 1842 c.c.), con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell’affidamento posti in essere dal soggetto accreditato.
In forza del contratto di apertura di credito, la banca è obbligata ad erogare le somme richieste, nei limiti dell’affidamento concesso; la causa del contratto implica l’obbligo dell’accreditato di restituire tutte le somme prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli interessi). Per conoscere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario riferirsi agli estratti del conto corrente, che però sono documenti successivi ed esterni rispetto all’atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia (nei termini Trib. Udine 25.11.2004; conf. Trib. Benevento 9.12.2020; Trib. Bari 10.7.2018; Trib. Mantova 2.9.2004; Trib. Napoli 2.2.2002;).
Tale impostazione (il contratto di apertura di credito non è un idoneo titolo esecutivo) è ragionevole, considerato che nell’apertura di credito in conto corrente, a differenza del mutuo, l’accreditato non soltanto ha diritto di utilizzare il credito in una o più volte, ma ha altresì il diritto di effettuare rimborsi totali o parziali ed utilizzare nuovamente il credito così reintegrato: l’atto pubblico (contratto di apertura di credito) che sancisce la messa a disposizione di una determinata somma non implica che l’accreditato sia debitore di quell’importo e, conseguentemente, difetta un presupposto essenziale affinché l’atto pubblico possa costituire titolo ex art. 474 n. 3 c.p.c.
Un recente decisione della Cassazione (avente ad oggetto la validità di un titolo esecutivo consistente in una copia esecutiva di un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato per atto pubblico) ha stabilito che « ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata » (Cass. n. 41791/2021).
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