5 Febbraio 2019

Contratto di apertura di credito e titolo esecutivo

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il contratto di apertura di credito (con garanzia ipotecaria) stipulato per atto pubblico, anche se notificato in forma esecutiva, non costituisce un idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma ma con la sua diretta utilizzazione da parte del debitore (non risultante dall’atto).

Con il contratto di apertura di credito, infatti, l’istituto bancario si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art. 1842 c.c.), con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell’affidamento posti in essere dal soggetto accreditato. Naturalmente, in forza del contratto di apertura di credito, la banca è obbligata ad erogare le somme richieste, nei limiti dell’affidamento concesso; ed altrettanto naturalmente, la causa di quel contratto implica l’obbligo dell’accreditato di restituire tutte le somme prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli interessi). Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente, che però sono documenti successivi ed esterni rispetto all’atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia (Trib. Bari 10.7.2018; Trib. Udine 25.11.2004; Trib. Mantova 2.9.2004; Trib. Napoli 2.2.2002).

Invero, tale impostazione appare condivisibile (cfr. Catarci, Titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, in Giur. mer., 2009, p. 1833), considerato che nell’apertura di credito in conto corrente, a differenza del mutuo, l’accreditato non soltanto ha diritto di utilizzare il credito in una o più volte, ma ha altresì il diritto di effettuare rimborsi totali o parziali ed utilizzare nuovamente il credito così reintegrato, da cui ne discende che l’atto pubblico che sancisca la messa a disposizione di una determinata somma non implica che l’accreditato sia debitore di quell’importo e, conseguentemente, difetta un presupposto essenziale affinchè l’atto pubblico possa costituire titolo ex art. 474 n. 3 c.p.c.