21 Novembre 2017

Contratti bancari e disconoscimento di firma

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nel contenzioso bancario talora è sollevata dalla clientela l’eccezione di apocrifia delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento ed ai moduli allegati (con contestuale richiesta di consulenza tecnica grafologica).

Parte della giurisprudenza di merito (Trib. Lecce 14.6.2017; Trib. Lecce 1.8.2016; Trib. Pordenone 19.8.2009) non ritiene meritevole di accoglimento una siffatta eccezione sulla base della pregressa condotta tenuta dal cliente, ossia quando questi non abbia mai disconosciuto né l’avvenuto finanziamento, né i pagamenti effettuati e soprattutto, prima dell’avvio delle azioni giudiziali da parte della banca, non abbia sconfessato la firma apposta sui documenti.

In altri termini, il disconoscimento della firma è stimato inammissibile, poiché comportamento incompatibile con quello tenuto durante l’esecuzione del contratto di finanziamento.

Le decisioni sopra indicate hanno valorizzato l’insegnamento della Cassazione, secondo cui  “la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass. 18748/2004).