28 Agosto 2018

Contrattazione collettiva

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 giugno 2018, n. 14402

Organizzazione sindacale – ammessa alla contrattazione di comparto – rappresentatività a livello nazionale – condotta antisindacale – legittimazione ad agire – sussiste

MASSIMA

Qualora l’Aran abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale ex. art. 43, primo comma, D.lgs. n. 165 del 2001 ad un ente sindacale nel pubblico impiego che abbia partecipato alla contrattazione di comparto, a questo non può essere negata la qualità di associazione “nazionale” con conseguente diritto di agire ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso di una sigla sindacale del pubblico impiego contro la decisone della Corte Territoriale la quale aveva affermato l’improponibilità della domanda ex. art. 28 Stat. Lav. avanzata dalla organizzazione sindacale stessa. In particolate, sul presupposto che l’azione ex. art. 28 Stat. Lav. è riservata alle organizzazioni sindacali che abbiano un’affettiva diffusione nazionale, la Corte d’Appello ha statuito che la sottoscrizione di contratti collettivi può costituire prova tipica, ma non esclusiva, del requisito della rappresentatività a livello nazionale. La Cassazione, diversamente da quanto esposto dalla Corte territoriale, ha statuito che ad assumere decisivo rilievo ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” – ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. – è piuttosto la capacità dell’associazione di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale. L’applicazione del detto principio al pubblico impiego contrattualizzato comporta che la partecipazione alla contrattazione di comparto, ossia a contratti che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale con riferimento al comparto interessato, implica l’avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazionale. Nello specifico, la ricezione della convocazione alle trattative contrattuali da parte dell’Aran contiene già il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale di cui all’art. 43, primo comma, D.lgs. n. 165 del 2001. E’ proprio l’Aran che, ammettendo alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali del pubblico impiego che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, verifica i dati sulla cui base viene determinata la rappresentatività nel comparto a livello nazionale. E’ invece noto invece che nel settore privato l’accordo interconfederale del 2013 ha affidato tale verifica all’Inps in base ai dati sul tesseramento, ma il criterio, di fatto, non ha mai funzionato. In definitiva, secondo la Cassazione, la sottoscrizione dei contratti collettivi del comparto Agenzie fiscali costituisce un dato determinante e sufficiente ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” richiesto per la legittimazione a proporre l’azione di cui all’art. 28 Stat. Lav. A fronte delle precedenti considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale enunciando il seguente principio di diritto: Nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere” nazionale” dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex. art. 28 Stat. Lav. non può essere escluso per quelle organizzazioni sindacali cui l’Aran abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale ex. art. 43, primo comma, d.lgs. n. 165 del 2001.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”