Conto corrente bancario e art. 1194 c.c.
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSecondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, il saldo da considerare – anche per qualificare un versamento solutorio o ripristinatorio – non è quello rinvenibile dagli estratti conto bancari (c.d. saldo banca), ma è quello ‘ricalcolato/rettificato’, ovvero il saldo depurato dalle competenze illegittimamente addebitate dalla banca, giorno per giorno, nel corso del rapporto (Trib. Udine 29.10.2013; Trib. Ancona 18.11.2014 e 12.4.2016; Trib. Alessandria 21.2.2015). Dibattuta è l’applicabilità dell’art. 1194 c.c. (imputazione del pagamento agli interessi) in sede di ricalcolo giudiziale del dare-avere nei rapporti di conto corrente bancario.
Secondo un primo orientamento, quella recata dall’art. 1194 c.c. è una regola di carattere generale, per cui “il pagamento fatto in conto capitale ed interessi deve essere imputato prima a questi ultimi” (art. 1194, 2° co., c.c.) (Trib. Torino 15.1.2009; App. Torino 5.11. 2001; Trib. Patti 10.6.2006; Trib. Trento 22.3.2011; Trib. Novara 12.2.2010).
Altro indirizzo sostiene, viceversa, che l’art. 1194 c.c. non è mai applicabile al conto corrente bancario, considerata la struttura unitaria del rapporto di conto corrente, che rende un credito certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del conto (Trib. Torino 21.1.2010; Trib. Torino 5.10.2007; App. Torino 14.11.2007; Trib. Mondovì 17.2.2009; Trib. Lecce 3.11.2005; Trib. Catania 18.8.2006).
In una posizione intermedia rispetto ai due orientamenti predetti si colloca una abbastanza recente decisione della Corte di Appello di Milano 13.1.2016, la quale, valorizzando la distinzione rimesse ripristinatorie e versamenti solutori messa a punto da Cass., Sez. Un., 24418/2010, ha stabilito che in sede di ricalcolo del dare-avere nei rapporti di conto corrente, nei casi in cui vengono in considerazione scoperti di conto e rimesse solutorie, che rendono il credito della banca liquido ed esigibile, trova applicazione l’art. 1194 c.c. (che, come detto, prevede l’imputazione del pagamento prima agli interessi e solo successivamente al capitale).