Conto anticipi e ripetizione d’indebito
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF
Secondo un diffuso convincimento giurisprudenziale, il conto anticipi non deve essere considerato alla stregua di un finanziamento.
Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ossia dell’incasso o dell’addebito in conto corrente.
Il montante del fido non rappresenta, infatti, la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che il cliente presenterà: ciò non implica “alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l’obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti” (Cass. n. 16560/2010).
Non essendovi creazione di disponibilità, il castelletto di sconto non può essere assimilato all’apertura di credito, tanto è vero che, in tema di revocatoria, la giurisprudenza ha qualificato atti solutori “i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l’apertura di credito, in quanto il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell’apertura di credito stessa” (Cass. n. 9479/1993; Trib. Torino 18.11.2014).
In definitiva, “con il castelletto di sconto, a differenza di quanto avviene nell’apertura di credito, la banca non attribuisce facoltà di disporre immediatamente di danaro, ma si impegna ad accettare per lo sconto i titoli che l’affidatario gli presenterà, sicché il fido per lo sconto non può far ritenere coperto un c/c bancario” (Cass. n. 1083/1997).