Contenzioso bancario: oneri probatori della banca
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa produzione del saldaconto e di parte degli estratti conto da parte della banca non consente l’integrale ricostruzione delle movimentazioni dei conti bancari e, quindi, la corretta determinazione del dovuto dal correntista.
Secondo il costante insegnamento della Cassazione (Cass. nn. 10692/2007; 23794/2010; 21597/2013; 10696/2014; 7972/2016; 16829/2016) nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi non dovuti (ultralegali o anatocistici) a carico del correntista, la banca non può dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell’art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto.
Soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto stesso consente, attraverso l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti.
La banca può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore: “superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l’obbligo di conservazione della documentazione contabile con l’onere di fornire prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l’onere probatorio che sta a suo carico” (Cass. 2.8.2013, n. 18541).