Contenzioso bancario e domanda riconvenzionale: distribuzione degli oneri probatori
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFQualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e la banca non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale, ambedue le parti hanno l’onere di dimostrare le rispettive pretese, in ossequio all’insegnamento della Cassazione, secondo cui « qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese » (Cass. n. 9201/2015; conf. Cass. n. 500/2017; Cass. 19.9.2013, n. 21466; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 16917/2012).
Il principio, condivisibile in astratto, non è di agevole applicazione pratica quando manchi la serie completa degli estratti conto: teoricamente, in tal caso, è infatti possibile operare due ricalcoli (stessa data e stesso c/c): azzerando o no il primo saldo noto.
Riguardo questo ultimo problematico aspetto (azioni reciproche), la Cassazione (Cass. n. 23852/2020; Cass. nn. 22387 e 22388/2021) ha affermato che, essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte.
In sostanza, in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, la banca non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa. Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto prodotti in giudizio (non è ipotizzabile che, in presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori delle parti: e ciò in quanto nel sistema processual-civilistico vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa, sicché il giudice è tenuto a utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio: nei termini Cass. n. 23852/2020, che richiama Cass., Sez. Un., n. 28498/2005; v. anche Cass. nn. 22387 e 22388/2021).
Preme evidenziare che la Cassazione esclude la possibilità di procedere a due ricalcoli del dovuto, l’uno partendo dal saldo zero e l’altro dal primo saldo debitore documentato. Un tale criterio, come sopra evidenziato, si mostra incapace di ricondurre a un esito unitario l’applicazione del principio dell’onere della prova nella subiecta materia e produce l’effetto, inaccettabile dal punto di vista logico, prima che giuridico, di generare, con riferimento al medesimo rapporto, due diversi saldi (l’uno riferito alla domanda della banca e l’altro a quella del correntista) (Cass. n. 23852/2020).
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