Contenzioso bancario: commissione di anticipata estinzione e TAEG
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNell’interessante sentenza allegata (vedi), il Trib. Sulmona 21.11.2018 opera una esauriente ricognizione di tematiche abitualmente al centro del contenzioso bancario, di seguito (in parte) sintetizzate:
– sono infondate le doglianze in tema di anatocismo, posto che l’ammortamento alla francese è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato, dal momento che la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale al momento del conteggio;
– ai fini dell’usura, è erroneo l’assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, sono divergenti per natura e funzione, e vanno confrontati, sotto il profilo dell’usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia;
– non deve essere computata l’incidenza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG poiché essa è calcolata sul capitale residuo, cosi ponendosi in posizione alternativa rispetto tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori e, dunque, ad essi non può essere sommata o addizionata. Esercitato il recesso, la banca riceve una commissione parametrata in percentuale al capitale residuo al momento del recesso, senza però percepire, da quel momento, né interessi corrispettivi né interessi moratori calcolati ed imputati sulle sole rate scadute;
– riguardo alla asserita omessa/erronea indicazione del TAEG (che non costituisce un ulteriore tasso o costo dell’operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti), non possono trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall’art. 117 TUB (in particolare i commi 4, 6, 7 e 8); quando il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità l’omessa indicazione del TAEG o la sua falsata indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al riguardo l’art. 125 bis TUB, introdotto a partire dal 2010 a tutela del consumatore.
(Segnalazione dell’avv. Alfieri Di Girolamo, Foro di Pavia)