5 Gennaio 2020

Contenuto della domanda di ammissione a passivo fallimentare – Ipotesi di declaratoria di nullità

di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. I, Sent. 4 settembre 2019, n. 22080, Pres. Genovese – Relatore Dolmetta

Parole chiave: Domanda di ammissione a passivo fallimentare – mancata ammissione del credito per sua inammissibilità – sufficienza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto.

Massima: nella valutazione del grado di incertezza della domanda di insinuazione al passivo fallimentare non può prescindersi dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte. 

Riferimenti normativi: artt. 93, 96 e 99 Legge Fallimentare.

Caso: Una domanda di ammissione allo stato passivo di una Amministrazione Straordinaria non ha trovato accoglimento, ai sensi dell’art. 93, comma 3, numero 3 in quanto “non contiene alcuna esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione seppure succinta”, risultando la creditrice soccombente anche nel giudizio di opposizione – pur ritenuto ammissibile, con alcuni “ritocchi” “nella concreta ed esatta misura” nel progetto di stato passivo predisposto dal commissario straordinario -.

In tale contesto il Tribunale ha rilevato, inoltre, l’infondatezza della domanda atteso come “tale vizio contenutistico della domanda [di ammissione al passivo] comporta, quale espressa sanzione prevista dall’art. 93 comma 4 legge fall., l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio”, sottolineandosi inoltre l’insanabilità di tale vizio.

L’sito del procedimento di legittimità, confermando il precedente orientamento, ha cassato l’interpretazione applicativa della norma applicata dal Giudice di merito fornendo ulteriori chiarimenti in materia di lamentata nullità della domanda di ammissione.

Soluzione

Il primo aspetto viene analizzato e definito dalla Suprema Corte riprendendo e riaffermando precedente propria Giurisprudenza[1] secondo la quale “anche con specifico riguardo alla domanda di insinuazione nel passivo fallimentare” -, nel «valutare il grado di incertezza della domanda», non potrà in ogni caso «prescindersi dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire comunque un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, tali da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa). La Corte, a chiarificazione, evidenzia come nel caso di specie la pronuncia si sia limitata ad “osservare” che la domanda, “non contiene alcuna esposizione di fatto e diritto” non andando l’argomento svolto, nella sostanza delle cose, oltre la mera ripetizione di quanto risulta scritto nel testo della norma dell’art. 93 l.f.[2].

Quanto al processo deduttivo ed argomentativo svolto dal Giudice di Merito, riserve appaiono espresse dalla Corte relativamente: i) al non essere stato considerato “in qualche misura” l’ampio, e specifico, corredo documentale allegato alla domanda costituente parte integrante della medesima, “con segnato riferimento al tema della causa petendi”, ii) all’aver trascurato la circostanza – definita dalla Corte “in sé stessa non assorbente, ma comunque di significatività evidente” – che il commissario straordinario aveva inteso “alla perfezione portata e ragioni della domanda presentata” chiarendo la carenza di esame e verifica dei “termini della relazione in cui si veniva a trovare il commissario … con il rapporto concretamente in questione” (vedasi principio ante).

La Suprema Corte, inoltre, affronta anche la dichiarata ipotesi di nullità della domanda di ammissione al passivo, chiarendo come in relazione all’«accertamento dei requisiti prescritti dall’art. 93 legge fall.», si possa pervenire alla dichiarazione di nullità dell’atto solo nel caso in cui «risulti del tutto omesso o assolutamente incerto» il punto del petitum o della causa petendi[3].

Questioni applicate nella pratica

La pronuncia in esame offre l’occasione di riflettere sulle modalità formali, intese quali terminologico espositive e documentali, nonché sostanziali che debbono ricorrere in sede di redazione di una domanda di ammissione al passivo di una Procedura Concorsuale. Ciò che balza all’occhio è il riferimento che la Corte fa, proprio rimarcandone la sua mancata analisi in sede di giudizio di merito a seguito del gravame proposto dal creditore, sul concetto di incertezza della domanda di ammissione e relativo perimetro di analisi, cui il Giudice è tenuto, divenendo nel contempo elemento di riferimento, per il creditore, in sede di redazione di una domanda di ammissione al passivo. Il processo logico seguito dalla Corte, in uno con i propri precedenti richiamati nella Pronuncia, lasciano trasparire come gli elementi di sinteticità, brevità, chiarezza espositiva e completezza documentale debbano, con riferimento alla domanda di ammisisone, caratterizzare le modalità di espressione del petitum e rispettiva causa petendi con esposizione in fatto ed in diritto facilmente rilevabile ed intellegibile in termini da non dare adito, si pensi a formule inutilmente complesse o lezione, secondo un criterio di inequivocabilità cui, anche senza esprimerlo, parrebbe la Suprema Corte fare riferimento.

[1]in questi termini cfr., in particolare, la già citata pronuncia di Cass., n. 17710/2014”.

[2] Potendosi profilarsi al riguardo, a giudizio della Corte, l’ipotesi di trovarsi di fronte a una motivazione non già reale, al più (solo) apparente.

[3]  Richiamando sua precedente giurisprudenza (Cass., 2 ottobre 2015, n. 19714 e Cass., 22 marzo 2013, n. 7287). Nella prima pronuncia, in particolare, viene precisato “’l’identificazione dell’oggetto della domanda dev’essere effettuata con riguardo all’insieme delle indicazioni emergenti dall’atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati, la cui valutazione, da effettuarsi caso per caso, può condurre alla dichiarazione di nullità dell’atto soltanto nel caso in cui il petitum risulti del tutto omesso o assolutamente incerto. … non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire comunque un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e (iene ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa)” (citando, a sua volta, suoi precedenti pronunciamenti: Cass., Sez. III, 21 novembre 2008, n. 27670; Cass., Sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023).