Contabilità semplificata nel 2018: la verifica dei ricavi
di Redazione Scarica in PDFIn prossimità della chiusura del periodo di imposta 2017 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2018 le semplificazioni previste per la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone, o per adottarle nel 2018 per il primo anno, passando dalla contabilità ordinaria a quella semplificata.
Ricordiamo che, per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:
le società di capitali (Srl, Spa, …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
per gli esercenti arti e professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;
gli imprenditori, le società di persone e gli enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata (articolo 18 D.P.R. 600/1973), salvo opzione per il regime ordinario, se rispettano i seguenti limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta:
400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
700.000 € per chi svolge altre attività.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione:
nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente → bisogna far riferimento al limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 000 €;
nel caso di ricavi delle attività annotati distintamente → il limite da considerare è quello dell’attività prevalente (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla risoluzione 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.
Come noto, la legge di Bilancio 2017, modificando l’articolo 66 Tuir, ha introdotto, a decorrere dal 2017, il regime per cassa o meglio un regime improntato alla cassa, al posto di quello per competenza, per le imprese in contabilità semplificata.
Il reddito delle imprese minori è pertanto costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa (ad eccezione di alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – nei confronti dei quali il legislatore ha richiamato la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza).
Il rispetto delle soglie di ricavi sopra indicate deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta infatti l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
L’ammontare di ricavi va individuato, se il contribuente ha adottato già nel 2017 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2018, a seconda delle diverse alternative contabili ammesse:
nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, la verifica va effettuata considerando i ricavi incassati nel 2017;
nel caso di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione dell’operazione coincide con quella di incasso o pagamento, la verifica va effettuata considerando i ricavi annotati nel 2017.
Se invece il contribuente nel 2017 ha tenuto la contabilità ordinaria, la verifica per passare a quella semplificata nel 2018 va effettuata considerando i ricavi conseguiti nel 2017 secondo il principio di competenza.
Si evidenzia che, nel caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.
I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale, senza la necessità di una manifestazione di volontà.
Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente, la cui comunicazione va fatta nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca, ma con un periodo minimo di 3 anni.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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