2 Novembre 2015

Consulenza tecnica preventiva e conciliabilità della lite

di Francesca Ferrari Scarica in PDF

Trib. Como, ord. 11.02.2015


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Procedimento civile – Procedimenti cautelari – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Presupposti
(Cod. proc. civ., art. 696, 696 bis)

[1] Non rientra tra i presupposti previsti in tema di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. quello della c.d. conciliabilità della causa, non solo in ragione di considerazioni letterali e sistematiche, ma anche al fine di impedire che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale venga subordinata alla mera volontà di anche una sola delle parti.

CASO
[1] Nel corso di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite il resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e contesta le pretese avversarie, spiegando – tra le altre – eccezione pregiudiziale di rito per carenza di intento conciliativo tra le parti in causa e richiedendo per l’effetto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Como rigetta l’eccezione pregiudiziale di rito, fondando il suo ragionamento sulla base di tre argomentazioni:  la natura cautelare dell’istituto, a dire del tribunale confermata anche dalla sedes materiae nella quale è collocato l’art. 696 bis, l’assenza nel dato normativo citato di riferimenti idonei a subordinare l’emissione del provvedimento a quella che potrebbe essere definita tendenziale conciliabilità tra le parti ed infine la considerazione secondo la quale dalla norma ben si desume che, a fronte di un esito incerto e legato alla volontà delle parti, quale quello della conciliazione, rimane in ogni caso l’ulteriore funzione dell’istituto, strumentale all’instaurando giudizio di merito.

QUESTIONI
[1] 
L’ordinanza in epigrafe si colloca in un orientamento recente che amplia le maglie dei presupposti del provvedimento di accoglimento della istanza di consulenza tecnica preventiva.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto che presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto fosse che «la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno» (Cfr. Trib. Milano 23 gennaio 2007, in Redazione Giuffrè 2007; Trib. Milano, 17 aprile 2007, Giur. it., 2007, 2268, con nota di R. Conte; Trib. Pavia 14 luglio 2008, Banca, borsa, tit. cred., 2009, 45; in dottrina aderiscono a questo orientamento G.N. Nardo, La nuova funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n. 80/2005, in www.judicium.it (2005); G. Visalli, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite quale provvedimento anticipatorio ai sensi dell’art. 669 octies 8° comma c.p.c., in www.judicium.it.).

In anni recenti è emerso in giurisprudenza un orientamento più cauto e volto a sottolineare anche la funzione probatoria dell’istituto (Trib. Torino, 31 marzo 2008, Giur. merito, 2008, 11, 2883; Trib. Catania 8 febbraio 2010, Dir. & Giustizia online, 2010; Trib. Palmi 25 gennaio 2011, in Redazione Giuffrè, 2011; Trib. Reggio Emilia 20 dicembre 2010, Corriere merito, 2011, 368 con nota di R. Bencini, La consulenza tecnica preventiva nelle controversie fra risparmiatore e banca, decisione; Trib. Lecce 15 ottobre 2014, in Il Caso.it, 2014; in dottrina, cfr. A. Saletti, Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie, a cura di G. Tarzia, Padova, 2006, 51).

Il Tribunale sottolinea inoltre come eventuali contestazioni di parte resistente in merito all’an della pretesa non possano considerarsi impeditive dell’ammissione della consulenza tecnica preventiva (in questo senso anche Trib. Busto Arsizio 25 maggio 2010, in Resp. civ. e prev., 2010, 11, 2322: «se si dovesse chiudere il procedimento in questione con una declaratoria di inammissibilità ad ogni obiezione di parte convenuta sulla propria responsabilità o sulla misura della stessa, l’ambito di applicazione del nuovo istituto si ridurrebbe notevolmente in contrasto con la ratio sottesa alla sua previsione, essendo decisamente rari i casi in cui le parti controvertono solo dell’aspetto quantitativo»).

L’ordinanza peraltro affronta un ulteriore profilo ove si pronuncia a favore della natura cautelare dell’istituto. Sul punto la tesi maggioritaria in dottrina è invece in senso contrario alla luce della non necessarietà del requisito del periculum in mora espressamente indicata dal legislatore (in tal senso cfr. M. Montanari, Brevi note sulla natura giuridica della consulenza tecnica preventiva in funzione di composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) e sulle relative conseguenze di ordine applicativo, in Giusto proc. civ., 2012, 701 ss.; F. Cossignani, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in I procedimenti cautelari, dir. da A. Carratta, Bologna, 2012, 724 s.; A. Tedoldi, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, 808 ss.; M.F. Ghirga, Le nuove norme sul procedimento cautelare, in Riv. dir. proc., 2005, 818; contra C. Besso, sub art. 696 bis c.p.c., in Le recenti riforme del processo civile, dir. da S. Chiarloni, Bologna, 2007, 1328 ss.).