Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD
di Guido Martinelli Scarica in PDFUn recente pronunciamento del Consiglio Nazionale del Coni (delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili”) offre motivo per tornare a parlare del registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche e delle novità che si prospettano per questo 2017. Il Coni ha individuato 396 discipline (almeno al momento, altre 80 stanno “bussando” alla porta) che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive riconosciute e prevede che possano essere iscritte al registro Coni (con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) soltanto quelle associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.
Il Coni, infatti, ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”; a tal fine ha deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”. Viene fissato al primo marzo 2017 il termine ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi, “cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco”. Ne consegue che lo svolgimento di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, oltre a non consentire la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’articolo 67, primo comma, lettera m, del Tuir.
Ma andiamo all’origine. La norma di partenza è il secondo comma dell’articolo 29 dello statuto del Coni (approvato con D.P.C.M. 18.06.2014) che prevede che i poteri del Consiglio Nazionale del Coni in materia di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche (e, quindi, del riconoscimento della loro legittimità ad entrare nell’ordinamento sportivo) possano essere delegati alle: “Federazioni sportive nazionali, ovvero … discipline sportive associate, ovvero … enti di promozione sportiva” (sul punto vedi la delibera n. 1288 del 11.04.2004 del C.N. Coni), così come in effetti è avvenuto, con onere a carico di queste degli adempimenti di: “raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica” (delibera 1438 del 07.06.2011 C.N. Coni). Come previsto dalla delibera da ultimo citata, a partire dalla stagione 2011/2012, il riconoscimento provvisorio fornito dalla Federazione all’atto della affiliazione “si intende nullo in mancanza della iscrizione al registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla direzione territorio e promozione dello sport – ufficio riconoscimento organismi sportivi”. Il citato registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche è previsto dal comma 4-bis dell’articolo 29 dello Statuto del Coni e trae la sua origine dall’articolo 7 del D.L. 136/2004, convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186.
Sia la disciplina del riconoscimento ai fini sportivi che le modalità di tenuta del registro Coni sono di competenza del Consiglio Nazionale del Coni secondo quanto indicato al comma 4, lettera b), e o3) dell’articolo 6 dello Statuto del Coni. Tali poteri traggono origine dall’articolo 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 242/1999.
Ciò comporterà, sotto il profilo pratico, che, mentre in passato l’indicazione in statuto generica di svolgimento di attività sportive, di affiliazione a Federazioni non meglio individuate, poteva essere considerato requisito sufficiente, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni e la successiva iscrizione nel registro apposito, ora sarà necessario, in maniera vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata.
Infatti solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà procedere all’iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni conseguenti.
Quindi, primo aspetto: necessità di modificare, se del caso, gli statuti per indicare, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata.
Ma questo significherà anche che il riconoscimento non sarà più in capo alla società o associazione sportiva in maniera indiscriminata ma solo per le attività riconosciute. Ne conseguirà che l’istruttore di una disciplina compresa nell’elenco potrà godere delle agevolazioni sui compensi, negate, invece, all’istruttore di attività non inserite. Discriminazione legittima? Parliamone.