8 Novembre 2016

Le conseguenze del deposito cartaceo di atti processuali soggetti a presentazione esclusivamente telematica

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Il quadro normativo di riferimento
Come noto, l’articolo 16-bis, primo comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha introdotto la regola per cui “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”; identico principio è stato sancito dal successivo comma 9-ter – con decorrenza dal 30 giugno 2015 – per i “procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello”.

Il secondo comma della stessa norma stabilisce che “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”.

Il deposito telematico, fuori dai casi in cui è obbligatorio, “è sempre ammesso” “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello” (v. comma 1-bis dell’art. 16-bis del succitato D.L. 18.10.2012, n. 179, inserito dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132); esso, se effettuato avvalendosi di questa facoltà, “si perfeziona esclusivamente con tali modalità” (ibidem).

La problematica
Quid iuris laddove la parte (o, meglio, il suo difensore) – pur tenuta a provvedervi in via telematica – abbia depositato un atto e/o un documento in maniera tradizionale, ossia cartacea ?

Né le disposizioni legislative appena menzionate, né altre (siano esse di rango primario o secondario) disciplinano le conseguenze di una siffatta deviazione dallo schema comportamentale obbligatorio di riferimento.

Le varie soluzioni offerte dalla giurisprudenza
In molteplici occasioni la giurisprudenza di merito e legittimità è stata chiamata a pronunciarsi sul quesito, offrendo soluzioni spesso diametralmente opposte, con riguardo soprattutto al deposito analogico di atti la cui natura cd. endoprocessuale (= di parte già costituita in causa) non è pacifica: trattasi, in particolare, del reclamo avverso ordinanza cautelare (o possessoria) previsto e disciplinato dall’art. 669-terdecies c.p.c., del ricorso volto all’attuazione coattiva ex art. 669-duodecies c.p.c. del provvedimento cautelare/possessorio e dell’atto di riassunzione del processo interrotto.

Ad oggi si sono formati quattro orientamenti diversi:

  • il primo inscrive la dicotomia “analogico/telematico” nel novero delle forme degli atti e da ciò fa discendere l’applicabilità degli artt. 121 e 156 c.p.c., argomentando che l’atto depositato in formato cartaceo non può mai essere dichiarato nullo quando ha raggiunto il proprio scopo, individuato nella messa in contatto delle parti fra loro (= principio del contraddittorio) e con l’ufficio giudicante; ha sostenuto tale opinione, inter alia, Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772, in questo Notiziario, sulla base dei seguenti enunciati:
  • le forme degli atti del processo, lungi dall’essere fini a se stesse, in tanto si concepiscono e si giustificano in quanto siano funzionali al perseguimento di un risultato, costituente l’obiettivo al quale mira la norma disciplinante la forma (così Cass., Sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726);
  • l’inosservanza della prescrizione formale s’appalesa allora irrilevante, se l’atto viziato ha ugualmente raggiunto lo scopo voluto (cfr. in tema di notifica a mezzo PEC, Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in questo Notiziario);
  • nella vicenda in esame deve trovare applicazione il principio già espresso da Cass., Sez. un., 4 marzo 2009, n. 5160, che ha reputato meramente irregolare – e non nullo – il deposito in cancelleria di un atto processuale tramite il servizio postale, al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita dalla legge, quando la ricezione dell’atto ed il suo inserimento nel fascicolo della causa a cura del cancelliere abbiano realizzato lo scopo della presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario;
  • analogamente deve concludersi a proposito del deposito telematico dell’atto, quando esso – previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna – venga inserito nei registri informatizzati dell’ufficio, giacché in tal modo è integrato il risultato della presa di contatto fra la parte e l’ufficio e della messa dell’atto stesso a disposizione degli altri contendenti.

Nel medesimo solco si sono collocati – oltre a Trib. Ancona, ord. 28 maggio 2015 (in www.pergliavvocati.it), e Trib. Asti, ord. 23 marzo 2015 (in www.processociviletelematico.it) – il Tribunale di Trani (con le ordinanze del 5 settembre 2016 [in www.quotidianogiuridico.it] e 20 ottobre 2015 [richiamata dal provvedimento del 5.9.2016]) ed il Tribunale di Palermo, che con l’ordinanza del 18 maggio 2016 (in pluris-cedam.utetgiuridica.it, Giurisprudenza di merito) ha addirittura precisato: “ove l’obbligo sancito dalla norma sia contravvenuto, la violazione è suscettibile di rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa, quale può essere la concessione alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare tempestivamente, in via telematicamente, l’atto processuale di causa.”;

  • il secondo orientamento afferma invece che il deposito in cancelleria è attività materiale priva di contenuto volitivo, riferita alla sola modalità di trasmissione degli atti all’ufficio e dunque estranea al concetto di “forma”: donde la non sanabilità del vizio (stante l’inapplicabilità del principio di libertà delle forme ex 121 c.p.c. e dell’ultimo capoverso dell’art. 156 c.p.c.) e la sanzione dell’inammissibilità, coerente coi canoni della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo, in mancanza della quale l’avverbio “esclusivamente” voluto dal legislatore perderebbe ogni significato e portata precettiva. Latori di questa tesi sono stati Trib. L’Aquila, ord. 22 giugno 2016 (in www.quotidianogiuridico.it), Trib. Lodi, ord. 4 marzo 2016 (in www.ilcaso.it), Trib. Foggia, ord. 15 marzo 2015 (in www.processociviletelematico.it) e Trib. Torino, ord. 6 marzo 2015 (in www.lanuovaproceduracivile.com), mentre il Tribunale di Trani, con l’ordinanza del 24 novembre 2015 (in www.processociviletelematico.it), ha puntualizzato che “la controparte, confidando sulla trasmissione dell’atto per via telematica, potrebbe essere indotta – per il riferito principio dell’affidamento – a non articolare alcuna difesa qualora la controparte non abbia depositato per via telematica l’atto processuale (si pensi alla scansione temporale dei termini processuali ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed al fatto che, qualora una parte non depositi alcuna richiesta istruttoria nella memoria a ciò deputata, l’altra parte potrebbe a sua volta non depositare alcuna richiesta istruttoria di segno contrario); pur volendo ritenere che l’atto abbia superato i controlli della cancelleria ed abbia realizzato la presa di contatto tra l’ufficio giudiziario e il depositante, sussiste pur sempre l’esigenza di certezza della trasmissione degli atti, che non può essere realizzata con ogni mezzo, ma con una modalità particolare richiesta dal Legislatore”;
  • il terzo, sul piano pratico convergente con il secondo, ritiene che la norma istitutiva dell’obbligo di deposito telematico miri al soddisfacimento di finalità pubblicistiche (sovraordinate rispetto agli interessi delle parti) di accelerazione ed efficienza dei processi, sicché il vizio inficiante il deposito cartaceo in tali casi sarebbe insanabile indipendentemente dalla sua riconduzione – o meno – alla categoria delle forme degli atti. Su questa posizione si è attestato il Tribunale di Locri, con l’ordinanza del 12 luglio 2016 (in pluris-cedam.utetgiuridica.it, Giurisprudenza di merito);
  • l’ultimo reputa che l’obbligatorietà del deposito telematico attenga all’essenza stessa dell’atto, imponendo normativamente una nuova modalità – informatica e non più analogica – di creazione dell’atto, che dunque, se elaborato in veste cartacea, sarebbe nella fattispecie giuridicamente inesistente: tale tesi è stata espressa dal Tribunale di Vasto con l’ordinanza del 15 aprile 2016 (in pluris-cedam.utetgiuridica.it, Giurisprudenza di merito), dove si giunge ad affermare – discutibilmente (essendosi al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 732 att. c.p.c., l’unica legittimante il rifiuto di atti da parte del cancelliere) – che “la cancelleria è tenuta a non ricevere (ed, anzi, a rifiutare) il deposito in forma cartacea degli atti processuali delle parti già costituite, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 16 bis d.l. 179/12 cit.”.

Riferimenti dottrinali
Per i contributi della dottrina in materia si vedano P. PELLEGRINELLI, Solo per via telematica il reclamo contro provvedimenti cautelari, M. REALE, Deposito cartaceo inammissibile anche se il dispositivo di firma digitale non funziona, F. MINAZZI, Il deposito telematico del reclamo cartaceo è inammissibile, F. DE VITA, PCT: il deposito in forma cartacea dell’atto di riassunzione, F. MINAZZI, Il deposito telematico degli atti introduttivi è ammesso anche in assenza di autorizzazione, M. REALE, Il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. in modalità cartacea è giuridicamente inesistente, F. MINAZZI, Tribunale di Lodi: inammissibile la riassunzione cartacea del processo interrotto, e F. SIGILLO’, Ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c.: obbligo di deposito telematico, tutti pubblicati durante il 2016 su www.quotidianogiuridico.it.

Conclusioni
La testé illustrata incertezza e varietà delle risposte fornite dai giudici rende indifferibile l’intervento del legislatore, chiamato a colmare senza ulteriore ritardo un vuoto normativo dai risvolti potenzialmente deleteri per il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Nell’attesa di ciò, appare prudente – nel dubbio – optare sempre, quando consentita[1], per la presentazione telematica di un atto (o documento), onde evitare il rischio di aprire all’avvocato lo sgradevole scenario della responsabilità professionale, con tutto quel che segue.

[1] Invero, non tutti gli atti processuali – anche dopo il 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del sopra ricordato comma 1-bis dell’art. 16-bis D.L. 18.10.2012, n. 179) – sono depositabili in via telematica: ad esempio, resta necessariamente cartaceo il deposito del ricorso previsto dall’art. 612 c.p.c., in mancanza del decreto autorizzativo ex art. 35 D.M. 21.2.2011, n. 44.