Conseguenze dell’omessa o inesatta pattuizione di interessi, prezzi e condizioni
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFA norma dell’art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (comma 4); sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6).
In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il settimo comma dell’art. 117 TUB stabilisce testualmente che si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Il comma 7 dell’art. 117 TUB ha chiara portata sanzionatoria; quindi non ne è consentita l’interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati (Collegio di Coordinamento ABF n. 8049/2019; Cass. n. 11876/2020).
In caso di mancata pattuizione del contratto in forma scritta, trova applicazione il tasso legale ex art. 1284 c.c. (e non il c.d. “tasso BOT” ex art. 117, comma 7, TUB): la mancanza di un valido contratto di finanziamento in forma scritta comporta la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l’applicazione di quelle clausole abitualmente contenute nel contratto (ossia la pattuizione scritta di interessi ultralegali nonché, ad es., anatocismo ratione temporis consentito, CMS, giorni valuta), essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale (Trib. Vicenza 5.2.2020; Trib. Forlì 15.1.2021; Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298; Trib. Roma 17.3.2022). Anche secondo la Cassazione, se il contratto è nullo (mancanza forma scritta), non possono trovare applicazione norme, quali l’art. 1284, terzo comma, c.c. (oltre che l’art. 117 TUB) che presuppongono chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu. In caso di nullità del contratto di conto corrente, la banca ha, sì, diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito oggettivo, dunque con gli interessi legali come disciplinati dall’art. 2033 c.c.
Se, invece, il contratto è stipulato in forma scritta ma senza la indicazione del tasso di interesse, trova applicazione l’art. 117, comma 7, lettera a), TUB, che prevede una ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art. 1419, comma 2, c.c.), applicandosi in tal caso il tasso sostitutivo bancario (“tasso BOT”) (App. Ancona 22.2.2017).
Ricapitolando: nella ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell’art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia (Trib. Roma 3.7.2019; Trib. Roma 4.7.2021).
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