Conflitto dei genitori sulla scelta della scuola privata e religiosa: il giudice decide in base al concreto interesse del minore
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 16/05/2024 n. 13570
Affidamento figli minori – scelte di maggiore interesse – Art. 315 bis cc 337 ter comma 3 c.c.
Massima: “In tema di conflitto dei genitori sulla scelta tra la scuola privata e religiosa e quella pubblica e laica, l’esigenza di garantire la piena liberà di credo religioso a favore del minore deve ritenersi recessiva rispetto al suo superiore interesse di soddisfare il desiderio di continuare la frequentazione della scuola privata e di garantirne la crescita equilibrata e stabile, fondata su rapporti sociali già acquisiti”.
CASO
Con giudizio divorzile in corso la madre di bambino di dieci anni ha chiesto al giudice di risolvere il contrasto nato tra i genitori sulla scelta della scuola secondaria da far frequentare al figlio. La donna avrebbe voluto iscriverlo, anche per il secondo ciclo di istruzione, alla stessa scuola privata religiosa già frequentata dal figlio, mentre il padre avrebbe preferito che il figlio frequentasse un istituto pubblico e laico.
Dopo aver ascoltato il minore, il tribunale ha autorizzato l’iscrizione alla scuola privata accogliendo il desiderio del bambino di poter continuare a frequentare la stessa scuola dove aveva già degli amici e buoni rapporti con gli insegnanti. Dalla relazione psicodiagnostica disposta, risultava che il minore avesse bisogno di stabilità e di conservare i riferimenti acquisiti, considerando anche il disturbo di DSA di cui soffriva.
Si arriva in Cassazione, sede in cui il padre lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente autorizzato l’iscrizione del minore in una scuola privata, senza effettuare alcuna comparazione dell’offerta formativa di altre scuole, di ubicazione e di costi.
I giudici di appello avrebbero, inoltre, deciso in contrasto con gli artt. 8,9 e 14 Cedu, adottando una pronuncia che vanifica la laicità delle scuole pubbliche, implicando, così, una forzatura delle scelte del minore verso una determinata religione condizionando la sua libertà di autodeterminarsi circa la fede religiosa.
Secondo il ricorrente i desideri espressi dal figlio in sede di ascolto non dovevano essere decisivi, dovendo il giudice valutare sempre se la volontà espressa dal minore equivalga anche al suo effettivo interesse.
La Cassazione ha respinto il ricorso.
Le esigenze concrete del minore prevalgono sulla libertà di credo religioso.
Il contrasto tra genitori legalmente separati riguardo alla scelta della scuola privata o pubblica e religiosa o laica presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto considerando l’esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata.
La valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, può essere presa tenendo presente la necessità di non sconvolgere ulteriormente la vita dei figli in seguito alla separazione, evitando di
Introdurre l’ulteriore disagio che deriverebbe dal cambiamento della scuola, delle amicizie ecc… (Cass. Civ. n. 21553/21).
È vero che il giudice, a cui è rimessa la decisione ai sensi dell’art. 337 ter comma 3 c.c., effettivamente si ingerisce in via del tutto eccezionale, nella vita privata della famiglia.
La Cassazione ha specificato che tale scelta adottata al posto dei genitori deve ovviamente tenere presente il superiore interesse dei minori e i criteri devono comprendere la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza delle strutture scolastiche, la collocazione rispetto all’abitazione, e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che compie questa scelta onerosa.
I giudici di appello hanno applicato i principi già elaborati dalla giurisprudenza e hanno correttamente ritenuto che l’esigenza di garantire la liberà di credo religioso per il bambino fosse da ritenere recessiva rispetto al superiore interesse di quest’ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata e di garantirne la crescita equilibrata e stabile, fondata su rapporti sociali già acquisiti.
I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
In una recente sentenza la Cassazione, dando attuazione ai suddetti principi, ha precisato che, in caso di conflitto genitoriale sulla frequentazione di una scuola privata religiosa per i figli, il perseguimento dell’interesse del minore può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, se il loro esercizio avesse conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo (Cass. Civ. n. 26820/2023).
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