24 Marzo 2020

Conflitto tra crediti prededucibili e crediti prelatizi reali nelle procedure di composizione del sovraindebitamento

di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Como 18 dicembre 2019

CASO

In una procedura di liquidazione del patrimonio, il creditore ipotecario propone istanza di sospensione avverso il progetto di riparto finale che prevede la soddisfazione – dal ricavato dell’unico bene appreso alla procedura, un immobile gravato da ipoteca – dei crediti prededucibili, per spese di procedura (compensi dell’occ e degli ausiliari, imposte specifiche), con preferenza rispetto al credito garantito da ipoteca. Il creditore fonda la sua pretesa sul disposto dell’art. 14-duodecies, comma 2, l. 27.1.2012, n. 3, a tenore del quale “i crediti sorti in occasione o in funzione … di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”. Secondo il creditore istante, quindi, il ricavato della liquidazione dei beni ipotecati od oppignorati va destinato in via prioritaria, e senza eccezioni, al pagamento dei crediti assistiti da garanzia reale; solo una volta che questi siano stati per intero soddisfatti, è la volta dei crediti prededucibili.

LE QUESTIONI AFFRONTATE E LA SOLUZIONE OFFERTA

Come osservato nella decisione in rassegna, il tenore letterale dell’art. 14-duodecies, comma 2, della legge speciale sembra, obiettivamente, indicare una soluzione in linea con la tesi sostenuta dal creditore ipotecario. La disposizione, destinata specificamente alla disciplina della procedura di liquidazione del patrimonio, e che presenta un perfetto parallelismo con quella contenuta nell’art. 13, comma 4-bis, l. n. 3/2012, in tema di procedure negoziali da sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione e piano del consumatore), disegna una disciplina affatto diversa rispetto a quella contenuta nell’art. 111, comma 2, l.fall. che prevede la soddisfazione prioritaria dei crediti in prededuzione nelle “procedure concorsuali di cui alla presente legge”; tanto più che, anche graficamente, a norma del primo comma dello stesso articolo, “le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine…” e i crediti prededucibili, nell’elencazione numerica che segue, sono collocati sub n. 1 e soltanto dopo, al n. 2, “i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute”. Nonostante il chiaro disposto, il tribunale lariano perviene all’opposta conclusione, adducendo i seguenti argomenti: a) l’art. 111-ter l.fall. impone al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da garanzie reali, “con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico”; b) tale norma va considerata espressiva di un principio generale nella disciplina delle procedure concorsuali; c) la recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087, in Fall. 2018, 988) che ha, pleno titulo, riconosciuto natura di procedura concorsuale agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., nell’enucleare la moderna nozione di procedura concorsuale, ha ricompreso nella “sfera della concorsualità”, disegnata come una “serie di cerchi concentrici”, anche le procedure di composizione del sovraindebitamento; d) alla luce della comune natura concorsuale delle procedure sovraindebitamentarie, deve ritenersi loro applicabile la regola generale dell’art. 111-bis, secondo comma, l.fall., così come elaborata interpretativamente per le procedure concorsuali classiche, i.e. che i crediti sorti con specifica destinazione alla vendita vanno soddisfatti in via preferenziale rispetto ai crediti ipotecari e pignoratizi.

CONSIDERAZIONI

Occorre partire dal dato normativo, significativamente inequivoco. A norma dell’art. 13, comma 4-bis, della legge speciale, i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono assistiti dalla prededuzione; ma i crediti relativi non possono essere soddisfatti in pregiudizio dei crediti garantiti da ipoteca o pegno (S. Cordopatri, L’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore, in F. Di Marzio – F. Macario – G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Suppl. A Il Civilista, 2013, 56). Eguale regola è dettata dall’art. 14-duodecies, comma 2, legge 3/2012, dichiaratamente per la disciplina del procedimento di liquidazione del patrimonio e “di uno dei procedimenti della precedente sezione”.

Secondo la dottrina sopra richiamata, la previsione del trattamento preferenziale a favore di questi crediti costituisce ulteriore argomento a favore della definizione di tali procedure come procedure concorsuali. Ma tale lettura non è condivisibile: la prededuzione non è categoria limitata alle sole procedure concorsuali; si ha prededuzione anche nelle esecuzioni individuali, per esempio relativamente alle spese sostenute dal creditore procedente, che, siccome funzionali alla soddisfazione di tutti i creditori, sono soddisfatte in anteclasse, con preferenza, cioè, rispetto ad ogni altro credito, anche prelatizio.

Piuttosto è da osservare che il regime del concorso tra crediti prelatizi e crediti prededucibili è complesso e, anche nella procedura di fallimento, l’interpretazione costante della giurisprudenza è nel senso che i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto a quelli ipotecari soltanto nella misura in cui tali crediti siano funzionali alla soddisfazione del credito prelazionato stesso.

Ma il punto non è quale sia il regime secondo la legge fallimentare. La questione da dirimere e che, pur apprezzando lo sforzo esegetico, non pare che il tribunale abbia correttamente risolto, è quella di stabilire quale sia la regola da applicare alle procedure sovraindebitamentarie.

Al proposito, il Tribunale di Como invoca una disposizione della legge fallimentare (l’art. 111-ter) e ne afferma la natura di principio generale delle procedure concorsuali; prosegue affermando che le procedure regolate dalla legge speciale del 2012 hanno natura di procedure concorsuali; e perviene, conclusivamente, all’affermazione secondo cui, poiché la legge speciale “non prevede alcuna specifica norma in materia”, va fatta applicazione (non è chiaro se per interpretazione analogica o per principio generale dell’ordinamento) della disposizione della legge fallimentare, con tanto d’invocazione finale della benedizione del principio di eguaglianza.

Ora, possiamo anche passar sopra all’affermazione secondo cui il disposto dell’art. 111-ter l.fall. (secondo cui il curatore deve tenere un conto speciale delle spese relative ad un bene gravato da garanzia reale) costituirebbe un principio generale dell’ordinamento; per vero, nessuna norma del genere può ravvisarsi nella disciplina del concordato preventivo, ancorché nemmeno possa rinvenirsene una contraria. Non abbiamo alcunché da osservare, poi, circa la tesi per cui le procedure di composizione del sovraindebitamento avrebbero natura di procedure concorsuali: invero, tali le definisce la legge, e, da ciò indipendentemente, ne presentano tutte le caratteristiche, quale che sia la nozione (storica o moderna, per stare alle parole della sentenza Cass. 9087/2018, sopra citata) che si vuole accogliere di procedura concorsuale.

Quello che, invece, non troviamo condivisibile è l’affermazione secondo cui, non essendovi alcuna norma specifica che regola la materia, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 111-ter l.fall., in tema di tenuta di un conto speciale (per tenere distinte le spese imputabili al bene da quelle generali, indubbiamente, per gravare il ricavato della liquidazione del bene delle prime soltanto).

Non è vero che non esiste una norma specifica! Lo riconosce la stessa sentenza che richiama l’art. 14-duodecies, comma 2, aggiungendo che esso “in effetti, ad una prima lettura, sembrerebbe affermare” che i crediti prededucibili non possono essere anteposti a quelli ipotecari e pignoratizi salvo, poi, invocare ben altri ragionamenti per disattendere il significato della disposizione.

Chiediamo scusa, ma a noi pare che sia più che chiaro ciò che la norma afferma.

Non è che la norma “sembrerebbe” posporre i prededucibili a quelli prelatizi reali.

Semplicemente, e indiscutibilmente, li pospone e basta.

Quindi, non difetta alcuna previsione specifica. Al contrario, nella legge c’è. E quando si è in presenza di una norma speciale, invocare interpretazioni per analogia o per principi generali dell’ordinamento è contra legem, posto che l’art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale dispone che, nell’interpretare la legge, non si può attribuirle “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole”; e, a norma del secondo comma, il ricorso all’analogia legis così come, in ultima istanza, all’analogia iuris, è consentito soltanto se difetti “una precisa disposizione”.

Né può invocarsi l’art. 111-ter e la necessità di tenere un conto speciale proprio perché tale norma ha un senso nella legge fallimentare, in cui vige la regola dell’art. 111, primo comma, l.fall., della antergazione dei crediti prededucibili. Se nelle procedure da sovraindebitamento la regola è diversa, i.e. i prelatizi speciali non hanno priorità rispetto ai prededucibili, si vede bene come non c’è motivo di tenere un conto speciale.

Perché nelle procedure da sovraindebitamento la disciplina sia diversa da quella della legge fallimentare non è, poi, troppo difficile da chiarire. Il legislatore accompagna gli istituti di composizione del sovraindebitamento con un particolare favor, attesa anche la funzione sociale, ben nota, del superamento della situazione del debitore sovraindebitato: in tale ottica, si spiega, ad esempio, come nella procedura di piano del consumatore, i creditori non votino sulla proposta. Ma, allora, si può anche spiegare che, al fine di limitare il più possibile le opposizioni dei creditori e quindi per agevolare il superamento del sovraindebitamento, il legislatore possa aver previsto, attesa la funzione sociale esercitata, che lo stesso diritto al compenso dell’occ possa essere sacrificato per una migliore soddisfazione dei creditori ipotecari.

Prospettive di riforma: l’intera questione è destinata ad un nuovo assetto all’entrata in vigore del c.c.i.i. La prededuzione trova una disciplina generale, per tutte le procedure concorsuali, ivi comprese per definizione anche quelle sovraindebitamentarie, nell’art. 6 c.c.i.i., che, alla lettera a), menziona espressamente i crediti dell’organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento; quanto all’ordine di soddisfazione dei crediti, l’art. 221 c.c.i.i., non diversamente dall’art. 111-bis, secondo comma, l.fall. pone sul gradino più alto quelli prededucibili.

Le ragioni del superamento della regola contenuta nella legge n. 3/2012 non sono di facile intelligenza e può anche essere che il legislatore abbia ritenuto di uniformare tale disciplina per renderla omogenea tra le varie procedure. Come che sia, al giurista non resta che prenderne atto.