16 Ottobre 2018

I confini tra mutatio ed emendatio libelli

di Laura Baccaglini Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404– Pres. Rordorf – Rel. Scrima

Processo civile – Domanda giudiziale – Mutatio libelli – Diversità di petitum e/o causa petendi – Connessione per incompatibilità – Ammissibilità

(cod. proc. civ., art. 183 – cod. civ. 2041)

[1] È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata.

CASO

Un professionista concludeva con un Comune un contratto d’opera intellettuale, eseguito il quale, domandava al giudice la condanna di controparte al pagamento del corrispettivo pattuito. A fronte dell’eccezione di nullità del contratto, che il convenuto sollevava in ragione della nullità delle deliberazioni di affidamento dell’incarico, l’attore, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., svolgeva, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo, per arricchimento senza causa.

Nel giudizio di appello, promosso dal Comune contro la sentenza di accoglimento della domanda principale dell’attore, quest’ultimo riproponeva ex art. 346 c.p.c. quella rimasta assorbita, di arricchimento senza causa. Il giudice di seconde cure, accoglieva il gravame, ritenendo nullo il contratto ma escludeva di poter decidere nel merito la domanda ex art. 2041 c.c. riproposta dall’appellato: essa veniva giudicata inammissibile, in quanto domanda nuova, essendo stata proposta con memoria proposta ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, perciò, tardivamente.

Nel ricorrere in Cassazione l’appellato soccombente prospettava, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2041 c.c., contestando che la domanda di indebito arricchimento dovesse considerarsi “nuova” e dovesse perciò introdursi, in via subordinata alla domanda di adempimento contrattuale, già con atto di citazione.

Dando atto di un potenziale contrasto giurisprudenziale, la seconda sezione della Cassazione, investita dell’impugnazione, rimetteva gli atti al Primo Presidente, prospettando la seguente questione “se nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.”.

SOLUZIONE

[1] Le Sezioni Unite, nell’accogliere il ricorso, si conformano a un recente e noto precedente di legittimità che, pur riconoscendo che si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ha però ammesso la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, quand’essa a) sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; b) sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, c) non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali (il riferimento è a Cass. sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310, ex multis in Corr. giur., 2015, 965, nt. C. Consolo, Le S.U. aprono alle domande “complanari”: ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno; in Riv. dir. proc., 2016, 807, nt. E. Merlin, Ammissibilità della mutatio libelli da “alternatività sostanziale” nel giudizio di primo grado). La pronuncia in epigrafe, dando applicazione a quel principio e riconoscendo nel caso di specie la ricorrenza di tutti i presupposti indicati nel precedente, cassa la sentenza impugnata con rinvio e ammette la proposizione, in via subordinata, della domanda di arricchimento senza causa nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata inerisce al tema dell’individuazione della domanda giudiziale ed in specie del ruolo assunto dalla causa petendi in questo contesto (per tutti, A. Cerino Canova, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in E. Allorio, Commentario al cod. proc. civ. II, Torino, 1980, 15 ss.; C. Consolo, voce Domanda giudiziale, in Dig. disc. priv., VII, Torino, 1991; A. Chizzini, L’art. 2907 c.c. La tutela giurisdizionale dei diritti, Milano, 2018, spec. 451 ss.). La soluzione accolta dalla Cassazione è frutto di un confronto analitico dei due opposti orientamenti in dottrina e giurisprudenza formatisi in subiecta materia (in arg. E. D’Alessandro, L’oggetto del giudizio di cognizione, Torino, 2016, passim, spec. 230 ss.).

Da un lato, infatti, si colloca l’indirizzo giurisprudenziale più restrittivo, che ha trovato espressione in Cass. sez. un., 27 dicembre 2010, n. 26128, in Riv. dir. proc., 2011, 1573, con nota di S.A. Villata, secondo cui le domande di arricchimento senza causa e di adempimento contrattuale riguarderebbero diritti etero-determinati; esse si distinguerebbero per petitum (nel primo caso, il semplice indennizzo, nel secondo, il corrispettivo pattuito) e per causa petendi (l’impoverimento di chi agisce a fronte dell’altrui locupletazione, da una parte, e il contratto, dall’altra); trattandosi di domande tra loro non interscambiabili, non essendo “articolazioni diverse di un’unica matrice”, il passaggio dall’una all’altra determinerebbe una vera e propria mutatio libelli, consentita all’attore solo se provocata da una iniziativa avversaria che abbia introdotto un nuovo tema di indagine; ne deriverebbe l’ammissibile mutatio libelli solo entro la prima difesa utile successiva all’attività di controparte: all’udienza ex art. 183 c.p.c., se si tratta di replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto o alla proposizione di un’eccezione; oltre questi termini, l’introduzione di una domanda nuova sarebbe inammissibile, e la sua tardività sarebbe soggetta a rilievo officioso del giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale assunto dalla parte.

Dall’altro lato, a questa rigorosa lettura (inerente oltretutto ad un caso identico a quello affrontato dalla Cassazione in epigrafe) se ne contrappone un’altra, formulata più di recente e con valenza sistematica ben più ampia della precedente, sopra menzionata, nella quale la fattispecie riguardava il passaggio da una domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. ad una di accertamento del diritto di proprietà che è considerato ammissibile, anche quando lo svolgimento della seconda domanda, in via subordinata alla prima si abbia con memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.

Questa diversa ricostruzione non rinnega certo la tradizionale impostazione secondo cui nelle domande eterodeterminato il petitum e la causa petendi concorrono all’esatta identificazione della domanda sì che la variazione, dell’uno o dell’altro elemento, comporta una domanda nuova. Ciononostante, si ammette la mutatio libelli anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 qualora: a) la domanda modificata si ponga in via alternativa a quella iniziale; b) riguardi la medesima vicenda sostanziale, ossia la stessa fattispecie da un punto di vista economico-fattuale; c) sia salvaguardato il diritto di difesa della controparte. Si pone dunque l’accento sull’identità del bene della vita domandato dall’attore (così già C. Gamba, Domande senza risposta, Padova, 2008, 250). Oltretutto, se è vero che la causa petendi è funzionale all’identificazione del diritto fatto valere, sono frequenti i casi in cui alla variazione dei fatti principali non corrisponde la diversità del diritto fatto valere (E. Merlin, Ammissibilità della mutatio libelli, cit., 821; anche M. Bove, Individuazione dell’oggetto del processo e mutatio libelli, nt. a Cass. 9 maggio 2016 n. 9333, in Giur. it., 2016, 1607). Alle predette condizioni, la novità della domanda è considerata legittima, anche alla luce del principio di conservazione degli atti e di quello di economia processuale, per garantire un’interpretazione delle norme processuali, tesa alla ricerca della verità sostanziale (C. Consolo, Le S.U. aprono alle domande “complanari”, cit., 972; M. Monnini, Le Sezioni Unite ammettono la modificazione della domanda sino alla prima memoria ex art. 183, 6°comma, c.p.c., in Giusto proc. civ., 2017, 402).

Questa conclusione (da ultimo sposata da Cass. 25 maggio 2018, n. 13091; Cass. 11 dicembre 2017, n. 29619; Cass. 28 novembre 2017, n. 28385; Cass. 21 novembre 2017, n. 27565; Cass. 31.7.2017 n. 18956), è fatta propria anche dalla sentenza in epigrafe, la quale ritiene che il rapporto di incompatibilità, logica prima che normativa, che lega le domande di adempimento e, rispettivamente, di indebito arricchimento inerisca alla medesima vicenda sostanziale (così già E. D’Alessandro, L’oggetto, cit., 242). L’identità del bene della vita domandato è tale, perciò, da giustificare, anche in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. il passaggio dall’una all’altra o la deduzione della seconda, in via subordinata al rigetto della prima.