Condizioni di ammissibilità del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata
di Sofia Mansoldo, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Verona Scarica in PDFTrib. Torino, 4 gennaio 2024, Pres. Giusta – Est. Mussa
Parole chiave Crisi d’impresa – Concordato semplificato – Verifica della ritualità della proposta – Ammissibilità
Massima: “Il Tribunale, nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, deve necessariamente verificare (i) che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l’utilizzo abusivo dell’accesso a tale particolare modalità di concordato “forzoso”, peraltro non ascrivibile al genus del concordato preventivo; (ii) che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, attesa l’assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione procedurale voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori nella fase della composizione negoziata. Tale ultimo requisito trova la propria decodificazione nella verifica: a) che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che di conseguenza i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore; b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all’art. 23, co. 1, CCII; c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione con le predette soluzioni e l’alternativa liquidatoria. “
Disposizioni applicate art. 25-sexies e art. 25-septies CCII.
CASO
La società debitrice, a seguito del deposito della relazione finale dell’esperto, resa ai sensi dell’art. 17, co. 8, CCII, e dunque dell’archiviazione del procedimento di composizione negoziata, presenta domanda di apertura del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Torino dichiara non sussistenti i requisiti di ritualità e di ammissibilità del concordato semplificato, in quanto il procedimento della composizione negoziata non risulta essere stato correttamente intrapreso.
QUESTIONI
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto dagli art. 18 e art. 19 d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito in l. 21 ottobre 2021, n. 147), e poi, ad opera del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), confluito negli art. 25-sexies e art. 25-septies CCII, rappresenta una importante novità nel panorama delle soluzioni della crisi. Il legislatore del CCII, con il concordato semplificato, ha previsto una soluzione della crisi alternativa e residuale in caso di esito negativo della composizione negoziata e di impossibilità di proporre le soluzioni di cui all’art. 23, co. 1 e 2, lett. b, CCII (quindi contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo con effetti analoghi al piano attestato e accordo di ristrutturazione dei debiti). Il concordato semplificato, dunque, si inserisce necessariamente nell’ambito del procedimento di composizione negoziata (v., per tutti, A. Nigro, D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali6, Bologna, 2023, p. 112), consentendo al debitore che non ha trovato un accordo con i creditori, e quindi che non possa più ipotizzare una continuazione dell’attività d’impresa, di liquidare il proprio patrimonio, anche unitariamente e con offerta precostituita, ma in funzione squisitamente satisfattoria (cfr., ad esempio, G. D’Attorre, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in Fall., 2021, p. 1603 ss.; S. Pacchi, Finalità e funzione del concordato semplificato, in Dir. fall., 2024, I, p. 58 ss.).
Nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, come rileva nella pronuncia in commento, il Tribunale è tenuto a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
– che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento, al fine di evitare l’utilizzo abusivo dell’accesso a tale particolare modalità di concordato “forzoso”, peraltro non ascrivibile al genus del concordato preventivo;
– che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, attesa l’assenza in tale istituto della votazione dei creditori, quale semplificazione procedurale voluta dal legislatore del CCII sul presupposto della partecipazione consapevole dei creditori nella fase della composizione negoziata.
Tale secondo requisito, in particolare, comporta di verificare:
a) che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che, dunque, i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore (c.d. partecipazione consapevole alla composizione negoziata);
b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all’art. 23, co. 1, CCII;
c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione con le predette soluzioni e l’alternativa liquidatoria (v. Trib. Firenze 31.8.2022; Trib. Bergamo 21.09.2022; ma anche Trib. Udine 24 gennaio 2023; Trib. Parma 12.7.2023).
Con la pronuncia in commento, dunque, il Tribunale di Torino ha dichiarato che non sussistono i requisiti di ritualità e di ammissibilità del concordato semplificato, dal momento che la fase precedente della composizione negoziata non risulta essere stata correttamente intrapresa. Secondo il Tribunale, invero, non risultano sussistenti, sin dall’inizio della composizione negoziata, concrete prospettive di risanamento e, nel medesimo tempo, non risultano essere state poste in essere concrete ed effettive trattive con i creditori, secondo correttezza e buona fede, in mancanza di effettive interlocuzioni con gli stessi e di elementi di valutazione comparativa tra le soluzioni percorribili ai sensi dell’art. 23 CCII e l’alternativa liquidatoria. Ne consegue, pertanto, per il Tribunale di Torino che l’apertura del concordato semplificato comporterebbe, nel caso di specie, una eccesiva compromissione dei diritti dei creditori, che peraltro in tale procedura non esercitano il diritto di voto, sul presupposto di una corretta interlocuzione nella fase della composizione negoziata e, soprattutto, della sussistenza di effettive prospettive di risanamento dell’impresa.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia