11 Giugno 2024

Condanna alle spese a favore della parte contumace in primo grado

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. III, 14 maggio 2024, n. 13253, Pres. Frasca, Est. Tassone

[1] Appello – Condanna alle spese di primo grado – Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. – Fondamento.

La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.

CASO

[1] Il Tribunale di Catania, accogliendo le domande attoree, condannava in solido una società di assicurazioni (quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) e Consap s.p.a. (rimasta contumace nel giudizio di primo grado) al risarcimento del danno patito per un decesso provocato da un incidente stradale.

La sentenza veniva integralmente riformata all’esito del giudizio di secondo grado, che conseguentemente rigettava la predetta domanda risarcitoria.

Avverso tale pronuncia gli attori proponevano ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., in materia di soccombenza e condanna alle spese: la doglianza, in particolare, atteneva alla circostanza per cui era stata disposta la loro condanna alla rifusione delle spese giudiziali a favore di Consap s.p.a. non solo per le spese di appello, ma anche per quelle del giudizio di primo grado, ancorché in quest’ultimo essa fosse rimasta contumace.

SOLUZIONE

[1] Tale motivo di ricorso viene dichiarato fondato.

In particolare, la Suprema Corte applica al caso di specie il principio di diritto affermato da Cass., 16 giugno 2018, n. 16786, secondo cui “la statuizione sulle spese giudiziali di primo grado a favore della parte vittoriosa in appello, che, però, nel giudizio di primo grado sia rimasta contumace, integra un’ipotesi nella quale la Corte di Cassazione deve applicare l’art. 382, 3°co., c.p.c., e, dunque cassarla senza rinvio, in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sulle spese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulla domanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa, che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico delle spese, è situazione assimilabile a una pronuncia senza che la domanda per come trattata in giudizio lo giustificasse”.

La sentenza impugnata viene dunque cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, 3°co., c.p.c, quanto alla statuizione attributiva della condanna alle spese di primo grado a favore della Consap s.p.a.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica affrontata dalla Cassazione attiene alla possibilità di disporre la rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della parte risultata vittoriosa all’esito del giudizio di appello, ma che nell’ambito del procedimento di prime cure era rimasta contumace.

Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio. Pertanto la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l’attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse (Cass., n. 16786/2018, cit.; Cass., 9 novembre 1982, n. 5897).

La sentenza di secondo grado fatta oggetto di ricorso per cassazione, provvedendo in sede di appello a favore della Consap s.p.a. riguardo alle spese concernenti il giudizio di primo grado – che essa non aveva sostenuto, essendo rimasta contumace in quel grado -, ha tratto dalla circostanza che la medesima era rimasta vittoriosa in appello una conseguenza che, in ossequio al principio di causalità che regola il carico delle spese all’esito del giudizio, non avrebbe potuto trarre. Infatti, la mancata costituzione della Consap s.p.a. in primo grado si risolveva in una situazione nella quale la controparte non risultava aver causato, a carico della medesima, spese per la difesa in quel grado.

Ne consegue che, ancorché la statuizione sulle spese sia espressione di un potere del giudice officioso e non dipendente da una domanda di parte – dovendosi comunque considerare che essa è effetto automatico della proposizione della domanda giudiziale -, la stessa, essendo stata resa in mancanza di un potere del giudice di pronunciarsi sulla medesima, è stata dalla Suprema Corte ricondotta alla fattispecie di cassazione senza rinvio cui all’art. 382, 3°co., c.p.c.: tale norma, quando allude alla circostanza per cui l’azione non potesse essere proposta, si presterebbe infatti, secondo la pronuncia in commento, a ricomprendere pure l’ipotesi in cui il giudice del merito abbia pronunciato la statuizione sulle spese in discorso – ossia, a favore della parte rimasta contumace in primo grado, e che dunque in quella sede non abbia sostenuto spesa alcuna -, atteso che essa è pur parte del dover pronunciare sulla domanda, sebbene non a richiesta necessaria della parte che l’azione ha proposto o che all’azione ha reagito.

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