26 Febbraio 2019

Condanna al pagamento delle spese processuali a favore del difensore della controparte ed interesse all’impugnazione dell’obbligato

di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. II, 29 Novembre 2018, n. 30945. Pres. Matera – Rel.  Bellini

Condanna al pagamento delle spese processuali pronunziata in favore del difensore della controparte dell’obbligato – Interesse all’impugnazione,  da parte di quest’ultimo, del relativo capo della sentenza – Esclusione

(C.p.c., art. 93)

[1] In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L’art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell’altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.

CASO

[1] Il Tribunale di Milano condannava C.P., dottore dell’Ospedale di Cernusco, al pagamento della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per aver omesso di restituire la somma, che gli era stata data in prestito, a mezzo di un assegno bancario di pari importo, dalla collega V.D.

Avverso detta sentenza, C.P. proponeva appello, chiedendone la riforma, per erroneo accertamento che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di mutuo e per ingiusta condanna alle spese di lite.

La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’impugnazione, condannando l’appellata a rifondere a C.P. le spese di lite dei due gradi di giudizio. In particolare, la Corte riteneva che l’appellata non avesse assolto l’onere di prova, né in ordine all’effettiva dazione della somma, né in relazione all’esistenza di un titolo idoneo a fondare l’obbligazione restitutoria.

V.D. proponeva ricorso per cassazione, a cui C.P. resisteva con controricorso.

SOLUZIONI

[1] Ritenendo inammissibili o non fondati i quattro motivi di cassazione, la Suprema Corte  respingeva la domanda, con condanna alle spese.

La Corte si sofferma, in particolare, sul quarto motivo del ricorso, nel quale viene dedotta la “cassabilità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 per errata e falsa applicazione degli artt. 1813 e 1815 c.c., con conseguente revoca della somma distratta ex art. 93 c.p.c. all’avv. G. a seguito della richiesta di cassazione della sentenza e sospensione della esecutività della sentenza di appello circa la distrazione”.

Sul punto, gli ermellini ritengono che, in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non abbia interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata  – come nella specie – pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché di quest’ultima. L’art. 93 c.p.c. riguarda, infatti, i rapporti tra la parte e il suo procuratore. Il rispetto o meno di tale norma non può, invece, incidere in alcun modo sulla posizione giuridica della parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, dato che la sua posizione processuale non può ritenersi aggravata dal fatto che il pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte personalmente (Cass. 30 marzo  2005, n. 6740, in Arch. Giur. Circolaz., 2006, 306;  Cass. 24 giugno 2004 n. 11746; Cass. 21 ottobre 1994 n. 8658; Cass, 11 aprile1978 n. 1697).

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento della Suprema Corte offre lo spunto per alcune riflessioni in merito all’istituto della distrazione delle spese e degli onorari, in favore del legale della parte vittoriosa.

Le finalità della distrazione vanno ravvisate nel favorire anticipazioni di prestazioni professionali e di carattere pecuniario da parte del procuratore (Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, I, Milano, 2000, 223), ma principalmente nell’assicurare al difensore della parte vittoriosa maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso (Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, I,  Torino, 2018, 436).

L’art. 93 c.p.c. conferisce al difensore il diritto di chiedere che il giudice, nella sentenza di condanna alle spese, disponga il pagamento del proprio compenso (e delle spese anticipate) in via “indiretta”, ovvero non direttamente dal committente, bensì dal soccombente in giudizio (in dottrina,  Satta, Commentario al codice di procedura civile – I – Disposizioni generali, 1969, sub art. 93, 310;  Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, III ed., Torino 2017, 268; Corradi, Le spese nel processo civile, II ed., Milano, 1991, 211-227).

L’effetto fondamentale della pronuncia sulla distrazione è la modifica del soggetto beneficiario del rimborso delle spese processuali, facendo sorgere in capo al difensore distrattario un diritto di credito, nei confronti del soccombente, tutelabile in sede esecutiva. Il provvedimento favorevole sulla distrazione è, infatti, titolo esecutivo in favore del solo distrattario, unico legittimato alla intimazione del precetto (Cass. 12 novembre 2008, n. 27041; Cass. 21 maggio 2007, n. 11804; Cass.  23 agosto 2005, n. 17134).

Ai sensi dell’art. 93, comma 2, finché il difensore non ha conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte (vittoriosa) può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Al contrario – come chiarito anche dalla pronuncia in commento – è precluso al debitore di impugnare il provvedimento che abbia disposto la distrazione, in quanto esso va ad incidere sui rapporti tra la parte vittoriosa e il suo difensore. A quest’ultimo è concesso solo di avvalersi dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, per contestare la concreta esigibilità del credito o la sua corretta determinazione (Cass.  22 gennaio 1983, n. 617).

Va,inoltre, precisato che il difensore non è creditore esclusivo nei confronti della parte soccombente condannata al pagamento delle spese legali. In altre parole, il procuratore vanta un credito verso la parte soccombente e, in via alternativa, nei confronti del proprio cliente.

Rimane, dunque, integra la facoltà del procuratore di rivolgersi a quest’ultimo, se lo ritene opportuno, con salvezza del diritto del cliente di farsi rimborsare dalla controparte soccombente (Cass. 19 ottobre 1988, n. 5678; Cass. 7 luglio 2000, n. 9097; Bianca, Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento, Milano, 1963, 162).

L’autonomia del credito del difensore rispetto a quello del cliente porta ad escludere che il soccombente possa opporre in compensazione al difensore altro credito vantato verso la parte vittoriosa (Cass. 19 novembre 1985, n. 5695, in Inform. Prev., 1986, 494).

È, al contrario, ammissibile e legittima la transazione, avente ad oggetto i soli compensi professionali, conclusa tra il difensore (antistatario) della parte vincitrice e la parte soccombente. Tuttavia, tale accordo non può estendersi al rapporto oggetto della controversia tra le parti processuali e non comporta alcuna acquiescenza alla sentenza di primo grado. Infatti, il legale ha partecipato alla stipula dell’atto solo in qualità di procuratore antistatario, titolare di un’autonoma pretesa a conseguire il saldo delle proprie competenze  (Cass. 29 maggio 2018, n. 13367).

La distrazione richiede l’apposita domanda del difensore e non può essere pronunciata d’ufficio, neppure quando dagli atti processuali risulti l’avvenuta anticipazione e la mancata riscossione delle competenze (Bongiorno, Spese giudiziali, in Enc. Giur, XXX, Roma, 1993, 7).

Va, infine, precisato che la dichiarazione del difensore di anticipazione delle spese e di mancata percezione degli onorari è assistita da una presunzione di veridicità (Grasso, Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 1016) e, di regola, risulta vincolante (Annecchino, in Comm. Verde, Vaccarella, I, Torino, 1997, 708) per il giudice – al quale non spetta alcun margine di sindacato sulla stessa – tanto che il difensore non ha l’onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa (Cass. Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037, in Corr. Giur., 2010, 1165).