17 Ottobre 2023

Concordato minore: tra universalità oggettiva, garanzia patrimoniale generica ed eccezione ex art. 75 co. 3 CCII

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara Scarica in PDF

Trib. Ferrara, sez. civile, 4 luglio 2023 – Est. Ghedini

Parole chiave

Concordato minore – procedure concorsuali – universalità oggettiva – garanzia patrimoniale generica – esclusione dei beni.

Massima: “Il concordato minore, al pari delle altre procedure concorsuali, è governato dal principio di universalità oggettiva e dalla garanzia patrimoniale generica così come disciplinata dall’art. 2740 c.c. Quale conseguenza, la procedura deve coinvolgere tutti i beni del debitore. L’unica eccezione espressamente disciplinata si rinviene nell’art. 75 co. 3 CCII che ammette, nella sola ipotesi di continuità aziendale la possibilità di rimborsare, alla scadenza convenuta, le rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa”.

Riferimenti normativi

Art. 74 CCII – art. 75 CCII – art. 2740 c.c.

CASO

Con il decreto in commento il Tribunale di Ferrara ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato minore argomentando due distinti profili.

Il primo profilo argomentativo riguarda la natura del concordato minore e l’interpretazione della nozione di ‘libertà della proposta’ sancita dal co. 3 dell’art. 74 CCII.

Il Giudice delegato ha rilevato, in premessa, che non vi sono dubbi circa la natura di procedura concorsuale del concordato minore.

Sul punto, si rileva che la dottrina ha individuato molteplici ragioni a sostegno di questa qualificazione tra cui rilevano: 1) la scelta terminologica di evocare il ‘concordato’ 2) l’espresso richiamo alla disciplina del concordato preventivo, 3) la previsione di elementi che richiamano il carattere concorsuale delle procedure (v. tra tutti: Annunzi, Art. 74, in Maffei Alberti, Commentario breve alle leggi sulla crisi d’impresa, Cedam, 2023; Farolfi, Il concordato minore nel sovraindebitamento, in IlFallimentarista.it, 25.5.18, 2; Crivelli, Concordato minore e concordato preventivo, in Dirittodellacrisi.it, 21.12.22).

Il riconoscimento della natura di procedura concorsuale del concordato minore comporta l’applicazione del principio di universalità oggettiva secondo il quale tutti i beni del debitore devono essere impiegati per il soddisfacimento dei creditori.

Il giudice delegato ha chiarito che la libertà del piano di concordato minore, così come sancita dall’art. 74 CCII, non consente al debitore di sottrarre un bene alla garanzia patrimoniale che deve offrire ai creditori ex art. 2740 c.c.

La c.d. libertà del piano attiene al contenuto della proposta, ciò va inteso nel senso che il debitore ha la facoltà di sottoporre ai creditori una proposta che soddisfi le loro ragioni mediante qualsiasi forma, ad esempio anche tramite trasferimento di partecipazioni o altre operazioni straordinarie.

Ciò non può, però, tradursi nella facoltà del debitore di sottrarre deliberatamente alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. beni non strumentali alla continuazione dell’attività (ad es., nel caso al vaglio del Tribunale, la casa di villeggiatura, la quota della casa di abitazione, la quota societaria e l’auto personale).

Il giudice ha evidenziato, poi, che la regola dell’universalità oggettiva del concordato minore trova ulteriore conferma nella previsione dell’eccezione prevista per i beni strumentali alla continuazione dell’attività.

L’art. 75 co. 3 CCII dispone che, nei casi in cui sia prevista la continuazione dell’attività aziendale, sia possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC deve attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

La norma si pone come unica ipotesi, eccezionale, di deroga al principio di universalità oggettiva.

Al di fuori di questa ipotesi, non sono ammesse ulteriori deroghe all’universalità oggettiva che potrebbero essere lesive della par condicio creditorum.

Sul punto si osserva che la costante attenzione del legislatore a prevenire ed evitare possibili lesioni alla par condicio creditorum si evince anche dalla previsione del legislatore della necessaria attestazione dell’OCC nell’ipotesi di deroga ex art. 75 co. 3 CCII. Il legislatore ha voluto, in questo caso, scongiurare il rischio che il debitore pagasse integralmente le rate del mutuo senza che residuasse una cifra adeguata per il soddisfacimento dei creditori.

Il secondo profilo argomentativo che ha indotto il Giudice a dichiarare l’inammissibilità del concordato minore riguarda la violazione della par condicio creditorum.

Il giudice ha rilevato che, nel caso di specie, il debitore proponeva di pagare l’ingente massa di debiti verso l’Erario mettendo a disposizione una quota del suo reddito futuro, sul quale gravava l’alea di ogni reddito da attività di impresa. A fronte di ciò, il debitore non intendeva liquidare nessuno dei propri beni personali – di cui solo la vettura era funzionale all’attività di impresa – e voleva pagare regolarmente i prestiti assunti per l’auto (che però, pur essendo funzionale all’attività di impresa, non era oggetto di pegno a garanzia del rimborso del prestito contratto per l’acquisto).

La proposta prevedeva, quindi, il pagamento dei creditori concorsuali anche chirografari (finanziamento auto) al 100% e nei tempi di scadenza, con conseguente violazione della par condicio per i crediti erariali, assoggettati alla falcidia concordataria.

Come abbiamo visto, il tema della libertà del contenuto del piano è strettamente connesso con il tema della par condicio creditorum. Pur concedendo la libertà al debitore di modulare la proposta secondo le proprie esigenze, il legislatore non ammette mai la violazione della par condicio creditorum, come si evince dal secondo comma dell’art. 75 CCII. I crediti di rango inferiore non possono essere soddisfatti in misura maggiore rispetto ai crediti di rango superiore (è possibile, però, soddisfare nella stessa misura crediti incapienti di rango diverso).

Così ricostruite le questioni, il Giudice ha dichiarato l’inammissibilità del concordato minore.

Nel decreto in commento si evince un ulteriore profilo che merita di essere quantomeno accennato in questa sede. In più passaggi del decreto emergono alcune considerazioni circa l’auto scelta dal debitore come auto funzionale all’attività di impresa. In particolare, il Giudice sembra avanzare alcune considerazioni di opportunità circa la scelta del debitore di acquistare, indebitandosi, un’auto di alta gamma quando avrebbe potuto –come rilevato dal Giudice- svolgere le stesse funzioni con un’auto più modesta. Le considerazioni del Giudicante si inseriscono nel caso di specie nelle più ampie valutazioni circa la scelta della proposta di concordato di pagare interamente le rate dell’auto che però, pur essendo bene funzionale all’attività di impresa, non è stata data in pegno a garanzia del rimborso del prestito contratto per acquistarla e quindi esula dall’ipotesi di deroga ex art. 75 co. 3 CCII.

Ecco, quindi, che viene da interrogarsi in futuro sugli eventuali limiti del vaglio del Giudice sull’opportunità delle scelte effettuate dal debitore che hanno concorso al suo stato di sovraindebitamento.

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