Concordato minore: proposta migliorativa e soddisfazione parziale di tutti i creditori
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Avellino, 28 febbraio 2025, Giudice Russolillo
Parole chiave
Concordato minore – Concordato liquidatorio – Finanza esterna – Proposta del debitore – Necessità di soddisfazione di tutti i creditori – Proposta migliorativa
Massima: “Nell’ambito della procedura di concordato minore è necessario che tutti i creditori ricevano una soddisfazione, seppure anche solo parziale, ed è consentito al debitore anche dopo il voto dei creditori modificare in via migliorativa la propria offerta, al fine di garantire che tutti i creditori ricevano una almeno parziale soddisfazione dei loro crediti”.
Disposizioni applicate
Art. 74 CCII (proposta di concordato minore)
CASO
Una persona è socia accomandataria di una s.a.s. Si trova priva di qualsiasi patrimonio e reddito e chiede di essere ammessa a una procedura di concordato minore. Il problema è che, non disponendo di alcuna risorsa, è impossibile soddisfare i creditori. Viene tuttavia offerta della finanza esterna, da parte del coniuge, che consente di soddisfare parzialmente almeno i creditori privilegiati. Per i creditori chirografari originariamente non è prevista alcuna soddisfazione. Nel corso della procedura viene però effettuata una proposta migliorativa che prevede una parziale soddisfazione anche dei creditori chirografari.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Avellino omologa la proposta di concordato minore. Dal punto di vista procedurale, il giudice avellinese ritiene ammissibile una proposta migliorativa durante la procedura di concordato, anche dopo che i creditori hanno votato. Dal punto di vista sostanziale, la circostanza che tutti i creditori ricevano una quale forma di ristoro – anche se solo parziale – rende ammissibile la domanda di concordato.
QUESTIONI
Il concordato minore è una delle procedure di sovraindebitamento previste dal codice della crisi. La sua funzione è quella di assicurare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. In casi eccezionali può svolgere funzione liquidatoria. La fattispecie trattata dal Tribunale di Avellino concerne proprio un concordato liquidatorio. Il debitore dichiara che vuole continuare l’attività d’impresa. In realtà, non mette a disposizione alcun bene proveniente dalla precedente attività d’impresa, tanto è vero che l’unico attivo è costituito da finanza esterna; il debitore intende solo, dopo la conclusione del procedimento di concordato minore, iniziare una nuova e diversa attività imprenditoriale.
Il procedimento di concordato minore prevede che il debitore offra un pagamento parziale ai creditori, i quali si esprimono mediante il voto. Se la maggioranza si dichiara favorevole, il giudice omologa il concordato. Nella vicenda oggetto della sentenza del Tribunale di Avellino, ci sono solo due creditori (uno privilegiato e uno chirografario). Al creditore chirografario non viene proposto alcun pagamento; ciò nonostante la proposta di concordato minore viene approvata da ambedue i creditori.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Avellino, dal momento che il debitore è totalmente incapiente, è impossibile la soddisfazione dei creditori. Ecco allora che diventa necessaria la finanza esterna, che viene apportata dal coniuge. La prima proposta presentata dal debitore prevedeva il pagamento al 13,16% dell’unico creditore privilegiato e il pagamento allo 0% (ossia il non pagamento) dell’unico creditore chirografario. All’udienza viene rilevata la criticità consistente nell’esclusione di qualsiasi soddisfazione del creditore chirografario, cosicché il Tribunale suggerisce che il debitore faccia una proposta migliorativa. Il piano viene dunque modificato, proponendo in seconda battuta il debitore di pagare il creditore chirografario nella misura del 2,79%. Sono veloci anche le tempistiche di pagamento, in quanto il piano prevede l’esecuzione di tutti i pagamenti entro 30 giorni dell’omologa mediante la finanza terza già resa disponibile con versamento su di un conto dedicato.
Il Tribunale di Avellino affronta una questione di tipo procedurale. Dal momento che i creditori hanno già votato, è possibile modificare successivamente il piano? Il giudice avellinese risponde positivamente sulla base della considerazione che la modifica è migliorativa. Si tratta di uno ius variandi rispetto al quale i creditori non possono sollevare alcuna obiezione, dal momento che migliora solo il livello di soddisfacimento. Esprimendo il concetto in altro modo: se un creditore si è accontentato di nulla (votando favorevolmente), non si vede perché non possa accontentarsi di poco, che è meglio del nulla.
Dal punto di vista sostanziale, nella sentenza del Tribunale di Avellino, la principale questione trattata è se chi propone un concordato minore possa escludere alcuni creditori da qualsiasi pagamento. La risposta prevalente che viene offerta in giurisprudenza è negativa e si fonda sulla previsione dell’art. 74, comma 3, CCII, secondo cui “la proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi”. La disposizione fa riferimento al soddisfacimento anche parziale, ed è ovvio, in quanto un soddisfacimento totale di tutti i creditori è implausibile, in quanto altrimenti il debitore non verserebbe in una situazione di crisi. Per il resto la norma pare in effetti esigere che i crediti (nel senso di tutti i crediti) vengano, anche se solo parzialmente, soddisfatti. Si tratta esattamente della questione affrontata dal giudice avellinese.
Nel caso deciso dal Tribunale di Avellino, il problema viene risolto passandosi da una offerta allo 0% a un’offerta al 2,79%. Si tratta evidentemente di una percentuale particolarmente bassa, ma – dal punto di vista formale – la questione è superata, in quanto anche il creditore chirografario riceve qualcosa. Un tema non direttamente trattato dal Tribunale di Avellino è se una offerta irrisoria possa essere di ostacolo all’omologazione del concordato minore. La giurisprudenza si orienta in senso positivo. Cosa si intenda poi per offerta “irrisoria” (nel senso di quale sia la percentuale minima da offrire) è una questione che va valutata caso per caso.
Si ricorderà che, nel caso di specie, il debitore risultava totalmente incapiente, ossia non aveva né patrimonio né redditi. Questa situazione rende impossibile qualsiasi soddisfazione dei creditori. Al problema si è posto rimedio mediante la finanza esterna offerta dal coniuge. Il Tribunale di Avellino ritiene che tutti i creditori abbiano diritto a ottenere una (seppur minima) soddisfazione anche nel caso di concordato in cui l’unico attivo offerto ai creditori è quello apportato da finanza esterna. In conclusione, il giudice avellinese omologa il concordato minore e dichiara chiusa la procedura.
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