Concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna: era meglio l’esdebitazione?
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Benevento, 14 gennaio 2025
Parole chiave
Concordato minore – Concordato liquidatorio – Risorse esterne – Esdebitazione
Massima: “La proposta di concordato minore può essere omologata anche se ha natura liquidatoria, a condizione che un soggetto esterno apporti finanza in misura sufficiente a incrementare in modo apprezzabile l’attivo disponibile”.
Disposizioni applicate
Art. 74 CCII (proposta di concordato minore)
CASO
Una persona chiede di essere ammessa a una procedura di concordato minore. Il Tribunale di Campobasso verifica la sussistenza dei presupposti di legge per l’accesso a questo tipo di procedura. Un dubbio si pone in riferimento al fatto che il concordato proposto ha natura liquidatoria e il debitore non ha beni da liquidare. Tuttavia, viene messa a disposizione da un terzo finanza esterna per l’importo di 22.000 euro.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Benevento omologa la proposta di concordato minore, in quanto la finanza esterna è requisito sufficiente in caso di concordato liquidatorio.
QUESTIONI
La ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata sono le tre procedure concorsuali minori. La differenza fondamentale tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore è che la prima concerne i consumatori, mentre la seconda riguarda soggetti diversi dai consumatori (piccoli imprenditori e professionisti). La differenza di base tra concordato minore e liquidazione controllata è che il concordato mira alla prosecuzione dell’attività, mentre la liquidazione alla cessazione dell’attività (conseguenza, appunto, della liquidazione dei beni del debitore).
In realtà, non sempre il concordato minore è un concordato in continuità. La legge prevede che “i debitori … escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale” (art. 74 comma 1 CCII). Di base dunque il concordato minore, che è – come dice la parola – un accordo con i creditori, deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività. Il debitore paga solo una parte dei propri debiti, ma poi può ripartire con l’attività, tornata in bonis.
Sennonché il legislatore ha previsto anche una forma di concordato liquidatorio, stabilendo che “fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile” (art. 74 comma 2 CCII). Se il concordato è liquidatorio, assomiglia alla liquidazione controllata. Vi è dunque una sorta di snaturamento della funzione del concordato, che viene usato non come strumento per la prosecuzione dell’attività, bensì per la cessazione della medesima. Per “risorse esterne” si intende qualsiasi attribuzione patrimoniale che non proviene dal medesimo debitore.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Benevento, il proponente il concordato minore è una persona fisica, attualmente non occupata, in quanto la piccola attività imprenditoriale precedentemente svolta è ferma. L’attività imprenditoriale ha generato la maggior parte dell’esposizione debitoria. Le entrate mensili del debitore ammontano a 620 euro e sono costituite in via esclusiva dall’assegno di inclusione. Il debitore deve sostenere le spese per la locazione dell’immobile adibito a casa di abitazione (canone di 300 euro mensili) nonché per il mantenimento delle figlie. L’importo complessivo del debito è di 148.344 euro (di cui 82.131 euro di pertinenza dell’Agenzia delle entrate).
Ora, come si comprende da questi dati numerici, la proposta di pagamento dei creditori si basa solo sulla finanza esterna. Da un lato, l’ammontare dei debiti non è in alcun modo abbattibile con gli introiti di cui dispone il debitore. Per altro verso, le entrate mensili del debitore gli consentono solo di soddisfare bisogni primari, senza alcuna eccedenza per i creditori. Nel concordato minore, la proposta di concordato passa attraverso il voto dei creditori, i quali devono esprimersi a maggioranza in modo favorevole. Ecco allora che le percentuali di pagamento proposte devono essere tali da convincere i creditori a prestare il loro consenso. Solo in questa ottica si giustifica il fatto che un terzo sia disponibile – come nel caso di specie – a mettere a disposizione 22.000 euro per i creditori a fondo perduto, senza essere obbligato a farlo. Dal testo della sentenza non risulta chi sia il terzo che mette a disposizione la finanza esterna. Va detto che, nella prassi, si tratta quasi sempre di un familiare che ha qualche disponibilità economica e vuole aiutare il congiunto.
Il Tribunale di Benevento omologa la proposta di concordato minore proposta dal debitore e non accoglie le eccezioni sollevate da alcuni creditori. La proposta di pagamento fatta dal debitore è nella misura del 14,22% per i crediti privilegiati e del 12,31% per i crediti chirografari.
Nel caso di specie, forse il debitore non ha scelto la procedura concorsuale più conveniente. Abbiamo esaminato sopra le condizioni economiche del debitore, che lo qualificano come incapiente: non dispone di patrimonio e le sue entrate non gli consentono di destinare ai creditori alcun importo in eccedenza rispetto a quanto necessario per il suo sostentamento. Data la situazione di incapienza, sarebbe stato più conveniente presentare domanda di esdebitazione del debitore incapiente. Si tratta di una distinta procedura prevista dall’art. 283 CCII. Secondo il comma 1 di questa disposizione, “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta”. La procedura è semplice: basta rivolgersi al tribunale, il quale dichiara l’esdebitazione. Se fosse stata scelta questa via, si sarebbero risparmiati i 22.000 euro messi a disposizione dal terzo.
Il codice della crisi offre numerose procedure concorsuali. I presupposti di alcune di esse sono coincidenti; altre volte differenti. Un consumatore non può accedere a un concordato minore, così come un piccolo imprenditore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tuttavia, l’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura che prescinde dalla natura di consumatore o professionista del debitore, purché si tratti di “persona fisica meritevole”. Nel caso di specie, il debitore avrebbe potuto chiedere l’esdebitazione, senza pesare per 22.000 euro su di un familiare. Non avendo intenzione di continuare l’attività, avrebbe ottenuto lo stesso risultato (di esdebitazione).
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