27 Febbraio 2024

Concordato fallimentare: il termine per impugnare ex art. 131 l.fall. non è soggetto a sospensione feriale

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

 Cass., sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328, Pres. Cristiano – Est. Crolla

[1] Concordato fallimentare – Provvedimento di omologazione – Impugnazione – Sospensione feriale dei termini – Applicabilità – Esclusione.

Massima: “In tema di concordato fallimentare, il termine ex art. 131 l.fall. per l’impugnazione del relativo provvedimento di omologa non è soggetto al regime della sospensione feriale”.

CASO

[1] Dichiarata fallita una s.a.s., veniva presentata proposta di concordato ex art. 124 l.fall., alla cui omologazione proponeva opposizione un socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito per estensione.

Rigettata l’opposizione, il Tribunale di Roma omologava il concordato fallimentare della s.a.s. con decreto, comunicato al socio opponente in data 25 luglio 2019, ma da questi reclamato a norma dell’art. 131 l.fall. solamente il successivo 24 settembre.

L’adita Corte d’Appello di Roma dichiarava, conseguentemente, l’inammissibilità del reclamo in quanto tardivamente proposto. In particolare, richiamando la pronuncia di Cass., 25 settembre 2017, n. 22271, che ha escluso l’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale dei termini al giudizio di omologazione del concordato fallimentare ex art. 129 l.fall., i giudici romani hanno ritenuto di estendere tale principio anche al giudizio di reclamo disciplinato dal successivo art. 131.

Avverso il decreto del giudice di seconde cure, il socio ha proposto ricorso per cassazione denunciando, a norma dell’art. 360, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 131 e 36-bis l.fall., in relazione al fatto che il reclamo ex art. 131, a suo avviso e contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, non sarebbe stato soggetto al regime previsto dall’art 36-bis l.fall., di deroga alla regola generale della sospensione dei termini di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha giudicato infondato tale motivo di ricorso.

In particolare, il provvedimento in esame ha concluso nel senso dell’applicabilità alla fattispecie occorsa dell’art. 36-bis l.fall., con conseguente sottrazione del termine per il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato fallimentare alla sospensione feriale, sulla base di due argomenti: il primo, incentrato sulla necessità di assicurare un regime uniforme al giudizio di omologazione del concordato fallimentare (direttamente assoggettato a quello proprio dei procedimenti ex art. 26 l.fall.) e al reclamo contro il provvedimento conclusivo dello stesso (il quale, proprio per le esigenze di uniformità anzidette, deve conseguentemente andare soggetto al medesimo trattamento); il secondo, finalizzato a preservare – e non frustrare – le finalità acceleratorie perseguite dalla riforma del 2006.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene, dunque, all’applicabilità dell’art. 36-bis l.fall. al termine per proporre reclamo, ex art. 131 l.fall., contro il provvedimento di omologazione del concordato fallimentare.

L’art. 36-bis, come noto, è stato introdotto nel corpo della l.fall. ad opera del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, così munendo il sistema concorsuale di una normativa ad hoc in punto di sospensione feriale dei termini processuali, destinata a integrare quella generale di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742.

L’art. 36-bis l.fall. prevede che «tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale»: legittimi dubbi, tuttavia, sussistono circa l’esatto ambito applicativo da riconoscere a tale norma, non soltanto in materia di concordato fallimentare, ma con riguardo a tutti gli altri procedimenti endoconcorsuali disciplinati dalla l.fall., in considerazione del riferimento che tale norma compie ai (soli) procedimenti di cui agli artt. 26 e 36.

Quest’ultimi, peraltro, hanno assunto all’interno del sistema fallimentare italiano una valenza generale, essendo stata la relativa disciplina più volte mutuata allo scopo di regolamentare altri e differenti giudizi: tra questi, in particolare, vi è il procedimento di omologazione del concordato fallimentare, come risultante dal richiamo effettuato dall’art. 129, 3°co., l.fall. al precedente art. 26. Il primo dato che occorre chiarire, dunque, riguarda ciò, che il rinvio operato dall’art. 36-bis l.fall deve intendersi esteso a tutti i procedimenti endoconcorsuali che rinviano, in punto di rito applicabile, alle forme di cui agli artt. 26 o 36, tra cui l’art. 129, 3°co. qui in esame. È proprio da tale posizione estensiva che muove anche il provvedimento in esame, che giustamente sconta l’applicabilità dell’art. 36-bis l.fall. quantomeno al procedimento ex art. 129 l.fall., direttamente ed espressamente plasmato secondo il rito di cui all’art. 26 l.fall.

Tale approdo, però, non è ancora sufficiente per rispondere alla questione occorsa nel caso di specie, relativa all’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il reclamo contro il decreto di omologazione, ai sensi del successivo art. 131 (che nessun rinvio compie né all’art. 26, né all’art. 36 l.fall.).

La soluzione offerta dal provvedimento in esame, come anticipato, è positiva, e dunque nel senso della sottrazione del termine per il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato fallimentare alla sospensione feriale, sia per garantire un regime uniforme al giudizio di omologazione del concordato fallimentare e al reclamo contro il provvedimento conclusivo dello stesso, sia per preservare le finalità acceleratorie perseguite dalla riforma del 2006.

Il primo aspetto rappresenta, peraltro, un dato ricorrente nella giurisprudenza della Suprema Corte, che più volte ha mostrato una certa sensibilità nei confronti dell’esigenza descritta. È il caso, ad esempio, di Cass., 30 ottobre 2020, n. 24019, la quale, in relazione al comb. disp. degli artt. 3, l. n. 742/1969 e 92 dell’ordinamento giudiziario, ha chiarito che il riferimento ivi compiuto alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento deve essere inteso senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e i diversi gradi del giudizio, conseguentemente esentando dalla sospensione anche il procedimento di reclamo ex art. 18 l.fall.; nonché di Cass., 30 ottobre 2010, 24019 e Cass., 15 gennaio 2016, n. 622, le quali, sulla base di analoga interpretazione, hanno rispettivamente sottratto al regime di sospensione feriale l’appello contro la sentenza pronunciata in sede d’impugnazione per revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento e il ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso la dichiarazione di fallimento.

La soluzione offerta dal provvedimento in commento, condivisibilmente, si inserisce in tale filone, conseguentemente riconoscendo l’opportunità di apprestare per il giudizio di reclamo ex art. 131 l.fall. lo stesso regime applicabile alla precedente fase di omologazione ex art. 129.

Il quadro normativo sin qui descritto, infine, deve essere completato con la disciplina contenuta nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il riferimento è all’art. 9, 1°co., CCII, il quale, con un dettato assai più estensivo rispetto al precedente art. 36-bis l.fall., esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini a tutti i procedimenti disciplinati dal CCII, salvo sia diversamente disposto.

La scelta operata dal legislatore della riforma conferma, sostanzialmente, le soluzioni raggiunte in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi nel vigore della normativa precedente, adottando però un dettato legislativo più chiaro e lineare, presumibilmente idoneo a scongiurare le denunciate criticità interpretative sollevate dalla previgente l.fall.

Venendo al tema di nostro diretto interesse, poi, nessuna disposizione derogatoria del regime di normale esenzione dalla sospensione feriale dei termini posto dal richiamato art. 9, 1°co., CCII, è contenuta nelle norme destinate a venire in gioco: né all’interno dell’art. 245 CCII, che disciplina il giudizio di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale (rinviando, in punto di rito applicabile, all’art. 124 CCII, che neppure reca alcuna disposizione di deroga), né nel successivo art. 247, dedicato al reclamo contro il decreto di omologazione.

Ne deriva che, nell’ambito del CCII, nessun dubbio dovrebbe più sussistere circa la sottrazione (anche) del menzionato giudizio di reclamo alla sospensione feriale dei termini, in piena consonanza con la celerità che, istituzionalmente, deve connotare tale procedimento.

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