Comunicazioni periodiche alla clientela (art. 119 TUB)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli istituti bancari devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Le Disposizioni di Trasparenza bancaria di Bankitalia (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. IV, 3. Comunicazioni alla clientela) prevedono, al riguardo, che la comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.
Per i rapporti regolati in conto corrente, le Disposizioni di Banca d’Italia stabiliscono che l’estratto conto e il documento di sintesi devono essere inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento; con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per categoria e comprende l’ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio.
Le Disposizioni (Sez. IV) di Bankitalia differenziano le ‘Comunicazione periodiche alla clientela’ (art. 119, comma 1 e 2, TUB) dalla ‘Richiesta di documentazione su singole operazioni’ (art. 119, comma 4, TUB).
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (art. 119, comma 3, TUB). La contestazione degli estratti conto deve essere specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non precluda, pertanto, la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass. n. 6548/2001; Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017).
L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende infatti incontestabili, qualora non siano impugnati, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca (ex multis Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).
La presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l’estratto (o documento equipollente), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c.), trova applicazione anche qualora il detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato comunque a conoscenza, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle necessarie e specifiche contestazioni (così Cass. n. 29415/2020, che richiama i precedenti di Cass. n. 9008/2000 e n. 9427/1990).
Anche la produzione in giudizio dell’estratto costituisce “trasmissione” ai sensi dell’art. 1832 c.c. e determina la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, affidando al cliente l’onere di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l’efficacia probatoria della produzione (Trib. Prato 16.1.2021).
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia