6 Dicembre 2016

Competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

 

In base alla normativa vigente, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009. Ciò comporta il rigetto delle domande che riguardino a) operazioni poste in essere e concluse in epoca antecedente alla suddetta data o comunque b) comportamenti che abbiano esaurito i propri effetti entro quella data (ABF n. 3900/2013).

Con riferimento ai rapporti di durata, invece, i Collegi hanno costantemente osservato che occorre distinguere secondo che la controversia abbia a oggetto la fase di formazione del consenso (ovvero vizi genetici del rapporto giuridico) o piuttosto momenti esecutivi (ovvero l’interpretazione degli effetti del contratto). Tale principio, confermato in più occasioni (ABF nn. 67/2013, 4143/2013, 4235/2013, 3900/2013, 6643/2013), è stato accolto dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 5673/2013.

In sostanza, con riferimento al limite temporale di competenza dell’ABF è stato ribadito che, nel caso di una controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda del ricorrente (petitum). Ciò in quanto è necessario verificare se tale domanda sia fondata su vizi “genetici” del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza dell’Arbitro sul piano temporale) oppure sia basata su una divergenza tra le parti attinente agli effetti del negozio successivi alla data del 1° gennaio 2009 (con conseguente competenza temporale dell’ABF) (ABF n. 7417/2015).

Così, ad es., è stato stabilito che la contestazione relativa all’usurarietà sopravvenuta di un contratto concluso anteriormente al 1° gennaio 2009 può essere legittimamente sottoposta alla cognizione dell’Arbitro in quanto la valutazione riguarda il rapporto ancora in corso e non un vizio genetico dell’atto (ABF n. 5792/2015)