E’ competente il giudice italiano per statuire sul mantenimento anche se il minore risiede abitualmente in Russia
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. un., sentenza del 19/10/2022, n. 30903
Riparto di giurisdizione tra gli Stati in materia di filiazione
(art. 37 L. n. 219/1995 – art. 4-5 Convenzione dell’Aja 19.10.1996)
Massima: “In assenza di una specifica disciplina contenuta in Convenzioni internazionali di cui gli Stati siano firmatari, le controversie relative alle obbligazioni alimentari sono assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 37 della L. n. 218 del 1995, con la conseguente spettanza della giurisdizione al giudice italiano quando, come previsto dall’art. 3, il convenuto è domiciliato o residente in Italia. In tali casi può non essere applicato il criterio del luogo della residenza abituale del minore”.
CASO
Dopo la nascita del figlio, una donna di nazionalità sovietica aveva fatto ritorno in Russia col figlio minore. Il tribunale di Mosca aveva disciplinato l’esercizio della responsabilità genitoriale e determinato le modalità degli incontri tra il minore ed il padre di nazionalità italiana e residente in Italia, respingendo la richiesta del padre di far rientrare in Italia il figlio, ma non avevano statuito sul mantenimento.
La donna ha convenuto in giudizio in Italia il padre, chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento in favore del figlio minore, di un assegno mensile di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie.
Il tribunale italiano ha dichiarato il difetto di giurisdizione. A fronte del reclamo della madre, la Corte d’appello ha dichiarato invece la spettanza all’Autorità giudiziaria italiana della giurisdizione in ordine alle domande riguardanti la determinazione dell’assegno, la ripartizione delle spese straordinarie e la messa a disposizione di un alloggio in Italia, confermando il difetto di giurisdizione in ordine alle altre domande. Secondo la Corte territoriale non si applicava alla fattispecie il criterio di collegamento per l’attribuzione della competenza fondato sul luogo di residenza abituale del minore previsto dall’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, poiché l’art 4 della suddetta Convenzione esclude dall’ambito di applicabilità della stessa le obbligazioni alimentari.
Il padre ricorre in Cassazione sostenendo che, avendo già deciso il tribunale russo in ordine all’affidamento del figlio, spetterebbe allo stesso giudice decidere sugli aspetti economici, in forza della legge n. 218/1995 (art. 42) e in ossequio al principio di concentrazione delle tutele.
SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE
La decisione del caso, rimessa alle Sezioni unite, mira a precisare l’ambito di applicazione del criterio della residenza abituale del minore ai fini dell’individuazione del giudice competente.
Il riparto di giurisdizione del caso di specie è disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1961, oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con L. n. 101 del 2015. Quest’ultima, ha lo scopo di determinare quale sia lo Stato competente ad adottare misure volte alla “protezione della persona o dei beni del minore”.
Tali misure possono riguardare l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende lo spostamento del minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza.
Secondo la Cassazione, la giurisdizione prevista dall’art. 5 della Convenzione non si estende tuttavia alle controversie riguardanti la determinazione delle modalità di contribuzione del genitore al mantenimento del figlio, le quali, in quanto aventi un oggetto riconducibile all’obbligo di mantenimento, sono escluse, come espressamente previsto dall’art. 4, lett. e) della stessa.
Nonostante la residenza abituale del minore in Russia, i criteri di collegamento devono ritenersi convergenti in favore della competenza del giudice italiano, in ordine alla determinazione delle modalità con cui il padre deve contribuire al mantenimento del figlio, avendo il ricorrente la propria residenza in Italia ed essendo, al tempo stesso, in possesso della cittadinanza italiana.
In assenza di una specifica disciplina convenzionale, le controversie relative alle obbligazioni alimentari restano quindi assoggettate a quella dettata dalla L. n. 218 del 1995, art. 37, con la conseguente giurisdizione al giudice italiano quando, come previsto dall’art. 3, il convenuto è domiciliato o residente in Italia.
QUESTIONI
La valenza del criterio di prossimità per le decisioni riguardanti i minori
Il principio di prossimità ha trovato ampia applicazione nella giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti familiari, e soprattutto in riferimento all’individuazione del giudice competente in tema di provvedimenti riguardanti i minori, poiché si sostiene che il giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente sia quello più idoneo a valutare le sue esigenze, in ragione non solo del suo stretto collegamento con il luogo in cui è stabilmente collocato il centro degli affetti, degl’interessi e delle relazioni del minore, ma anche della possibilità di procedere in qualsiasi momento all’ascolto di quest’ultimo.
Per quanto attiene invece all’obblighi di natura economica, è stato ritenuto ragionevole stabilire la possibilità di un diverso criterio di ripartizione. La previsione alternativa, come si rinviene nell’art. 3 lett b) del regolamento CE n. 4/2009, di attribuire competenza all’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del debitore, trova il suo fondamento in ragioni di opportunità pratica, collegate alla maggiore possibilità d’indagare sulle risorse reddituali e patrimoniali dell’obbligato, ai fini della commisurazione del contributo alla sua effettiva capacità economica.
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