Commissione di massimo scoperto e tasso usurario
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSecondo un significativo orientamento giurisprudenziale (Trib. Pordenone 7.3.2012; Trib. Roma 18.12.2013; Trib. Torino 31.10.2014; App. Cagliari, sez. distaccata di Sassari, 26/31.3.2014; App. Milano 14.3.2014; Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Ascoli Piceno 11.8.2015; Trib. Cagliari 4.1.2016), anche di legittimità (Cass. pen., sez. Il, n. 12028/2010; Cass. pen., sez. Il, n. 28743/2010; Cass. pen., sez. II, n. 46669/2011), la commissione di massimo scoperto concorre alla determinazione del tasso usurario anche in riferimento ai contratti di finanziamento stipulati antecedentemente all’entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, che hanno infine ricompreso la CMS nel calcolo del TEG.
Gli argomenti posti a sostegno di questo indirizzo sono sintetizzabili come segue: il chiaro tenore letterale dell’art. 644, comma 4, c.p. impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che il correntista sopporta in connessione con l’uso del credito; tra essi, come affermato dalla Suprema Corte, “rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente” (Cass. pen., n. 12028/2010).
Quanto precede comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche della CMS, ove praticata.
Tale orientamento risulta avvalorato dall’art. 2-bis del D.L. 29.11.2008, convertito con la L. 28.1.2009, n. 2, il quale, al suo secondo comma, precisa che “gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente (…) sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3”.
Siffatta disposizione, infatti, lungi dal considerarsi innovativa, è ritenuta da Cass. n. 12028/2010 norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma quarto, in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme, ovverosia la prassi di cui alle Istruzioni della Banca d’Italia antecedenti all’agosto del 2009, le quali prevedevano che la CMS venisse rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali.
Insomma, tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito entrano nel calcolo del tasso usurario, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia (circolare della Banca d’Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (Cass. n. 46669/2011).
Centro Studi Forense – Euroconference consiglia: