Collegamento negoziale tra mutuo fondiario e rapporti di conto corrente da estinguere
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFRicorre un collegamento negoziale «ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formano oggetto di stipulazioni coordinate, nell’intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, dall’agevolare la realizzazione della funzione economico-sociale dell’un d’essi» (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dall’esistenza di un nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930; Cass. n. 13580/2004; Cass. n. 11638/1991; Cass. n. 2544/1984)
Le parti, dunque, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dar vita, con uno o più atti, a diversi e distinti contratti che, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro, in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro o sugli altri, condizionandone non solo l’esecuzione ma anche la validità; in definitiva, l’esistenza di un collegamento di negozi in senso tecnico impone la considerazione unitaria della fattispecie, anche ai fini della nullità dell’intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ex artt. 1344 e 1345 c.c. (ex multis Cass. n. 13580/2004).
Tanto premesso, secondo un orientamento giurisprudenziale, ove risulti che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all’estinzione di rapporti di conto corrente bancari, i cui saldi negativi siano frutto dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell’applicazione di una commissione di massimo scoperto nulla, si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all’estinzione dei debiti illegittimi (Trib. Bergamo 15.2.2017; Trib. Catanzaro 5.12.2017: Trib. Arezzo 5.3.2016; Trib. Taranto 14.3.2014; Trib. Lecce 1.2.2013; Trib. Santa Maria Capua Vetere 14.10.2011 e 29.5.2009; Trib. Brindisi 4.12.2006).
Anche App. Torino 15.6.2015 ha affermato il principio secondo cui tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente ed il contratto di c/c vi è un collegamento negoziale che li rende interdipendenti, con la conseguenza che laddove il saldo debitore derivi dall’applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, i relativi vizi si ripercuotono anche sul contratto di mutuo (difetto di causa concreta, essendo il mutuo volto a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente, poiché riveniente da clausole illegittime).
In definitiva, se il finanziamento fondiario è destinato al ripianamento di passività pregresse maturate in esito all’applicazione di clausole illegittime, viene meno la causa (concreta) che ha indotto le parti ad addivenire alla pattuizione contrattuale, con conseguente nullità del contratto di mutuo, che si configura allorché «i debiti preesistenti sono illeciti perché inesistenti e dunque non dovuti» (Trib. Ascoli Piceno 12.12.2017; Trib. Venezia 13.3.2019; Trib. Sulmona 26.6.2019, eclegal.it; Trib. Forlì 8.1.2020; Trib. Vicenza 17.4.2020: la concessione di un mutuo per l’estinzione di debiti pregressi è nulla per illiceità della causa se i debiti pregressi sono illeciti perché inesistenti, apparenti o comunque frutto di violazione di norme imperative)
Il predetto collegamento negoziale è stato escluso in ragione della distanza temporale che separa il contratto di mutuo dal contratto di conto corrente da estinguere (Trib. Roma 20.6.2019); la connessione tra i due negozi giuridici (mutuo e c/c) è stata altresì esclusa per il solo fatto che la somma mutuata sia risultata superiore rispetto al saldo debitore del conto corrente (Trib. Castrovillari 8.4.2018). Un collegamento negoziale non è stato, infine, ravvisato allorché non sia stato esplicitato un collegamento tra il contratto di mutuo e un rapporto bancario specifico intrattenuto dalla mutuataria (Trib. Trapani 9.9.2020).
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