13 Febbraio 2018

Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza: le procedure di allerta

di Redazione Scarica in PDF

Fermo restando che ad oggi non siamo certi che l’iter procedurale di approvazione del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza si perfezioni, stante l’imminente scadenza della legislatura, tratteremo nel presente contributo le novità relative all’introduzione di specifici istituti di allerta.

Prima di entrare nel merito degli istituti di allerta, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle definizioni fornite dal nuovo Codice relative alla crisi d’impresa ed all’insolvenza che, come precisato nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto legislativo, sono state formulate in modo semplice e facilmente leggibile, evitando eccessivi tecnicismi, ma tenendo opportunamente conto dei suggerimenti della scienza aziendalistica; in modo particolare lo stato di crisi d’impresa viene definito all’articolo 2 come lo “stato didifficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. L’insolvenza è invece rappresentata dallo “stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori”.

Rappresentano pertanto utili indicatori di crisi gli squilibri di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria, rilevabili attraverso appositi indici, nonché l’esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti dei fornitori ovvero dell’erario; con riferimento a tali indici, il Codice non fornisce uno specifico elenco demandando al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili un’apposita elaborazione da realizzarsi con cadenza triennale per singola tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T..

L’utilizzo di tali indici è propedeutico all’emersione anticipata della crisi d’impresa, in linea con le indicazioni fornite dalla Legge delega, grazie anche all’utilizzo delle procedure di allerta e di composizione assistitatrattate nel titolo secondo del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.

Le procedure di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale (con esclusione delle grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante) ed alle imprese minori, e consistono nell’obbligo disegnalazione, posto a carico dei soggetti qualificati, degli indizi di crisi dell’impresa con il fine di adottare le misure più idonee alla sua composizione.

Secondo il Codice in esame, sono soggetti qualificati:

  1. gli organi di controllo societari (revisore contabile o la società di revisione), ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e tenuto conto del tempestivo scambio di informazioni di cui all’articolo 2409-septies civ., che hanno l’obbligo di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi; l’eventuale segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure ritenute necessarie, gli organi di controllo dovranno informare senza indugio l’organismo di composizione della crisi d’impresa, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, comma 1, cod. civ. per quanto attiene l’obbligo di segretezza. La tempestiva segnalazione dello stato di crisi all’organismo di composizione della crisi costituisce causa di esonerodalla responsabilità solidale da parte dell’organo di controllo per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute;
  2. l’Agenzia delle Entrate, che ha l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo quando l’ammontare totale del debito scaduto per l’imposta sul valore aggiunto risulti pari ad almeno la metà del totale dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente e sia comunque superiore ad Euro centomila;
  3. l’istituto nazionale della previdenza sociale, che ha l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo il ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, e comunque superiore alla soglia di Euro diecimila;
  4. l’agente della riscossione, il cui obbligo di segnalazione all’organo amministrativo scatta quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione superi l’ammontare del cinque per cento del volume di affari risultante dall’ultima dichiarazione fiscale del contribuente, purché superiore alla soglia di Euro trentamila, o comunque superi l’importo di Euro cinquecentomila; qualora si tratti esclusivamente di debiti per imposta sul valore aggiunto, la soglia di riferimento è quella di Euro centomila.

Ricevuta la segnalazione da parte di uno degli ultimi tre enti citati, il debitore dovrà, nel termine di tre mesi dal ricevimento dell’avviso:

  • estinguere il proprio debito;
  • raggiungere un accordo con l’ente di riferimento (piano di dilazione);
  • dar prova di aver presentato istanza di composizione assistita o;
  • presentare domanda di accesso ad una procedura concorsuale.

In caso di assenza di comunicazione di alcuna delle procedure sopra menzionate, scaduto il termine, gli stessi creditori pubblici hanno l’obbligo di segnalare, senza indugio, dapprima agli organi di controllo della società, se esistenti, ed in ogni caso all’organismo di composizione assistita della crisi, che la società non è in regola con gli adempimenti tributari e/o contributivi.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“