18 Aprile 2023

Clausole vessatorie, decreto ingiuntivo e riflessi sull’esecuzione forzata: l’intervento delle Sezioni Unite

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 – Pres. Curzio – Rel. Vincenti

Ricorso per ingiunzione di pagamento proposto da professionista nei confronti di consumatore – Verifica d’ufficio del carattere abusivo delle clausole negoziali – Necessità – Poteri del giudice – Limiti – Accertamento del carattere vessatorio – Conseguenze 

[1] Il giudice adito in via monitoria deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia, procedendo in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e la funzione del procedimento d’ingiunzione: potrà quindi chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore e dovrà rigettare l’istanza, ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli fare ricorso a un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento. All’esito del controllo, se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso, mentre se il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria dà esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione all’anzidetta effettuata delibazione; il decreto ingiuntivo, oltre all’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., conterrà anche quello per cui, in mancanza di opposizione, il consumatore non potrà più fare valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Decreto ingiuntivo avente per oggetto credito di professionista nei confronti di consumatore – Assenza di motivazione in ordine al controllo del carattere abusivo delle clausole negoziali effettuato dal giudice adito in via monitoria – Poteri del giudice dell’esecuzione – Conseguenze 

[2] Il giudice dell’esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, a una sommaria istruttoria funzionale a tale fine; dell’esito di tale controllo – sia positivo che negativo – sull’eventuale carattere abusivo delle clausole, informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che, entro quaranta giorni, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito. 

Decreto ingiuntivo avente per oggetto credito di professionista nei confronti di consumatore – Opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. o all’esecuzione – Provvedimenti del giudice dell’esecuzione 

[3] Se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di fare valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii). Se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per fare valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del consumatore.

Decreto ingiuntivo avente per oggetto credito di professionista nei confronti di consumatore – Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. – Provvedimenti del giudice dell’opposizione 

[4] Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo dell’abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale, procedendo secondo le forme del rito.

CASO

Il fideiussore che si era visto notificare un decreto ingiuntivo non proponeva opposizione avverso di esso e il creditore, in forza del titolo esecutivo così formatosi, interveniva in una procedura esecutiva pendente nei suoi confronti, in cui, una volta aggiudicati gli immobili pignorati, veniva depositato il progetto di distribuzione della somma ricavata, che l’esecutata contestava, adducendo l’insussistenza del credito dell’interveniente fondato sul decreto ingiuntivo per nullità di quest’ultimo, perché emesso da giudice incompetente, in quanto adito sulla scorta di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore.

Il ricorso così proposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c. veniva respinto, con sentenza avverso la quale l’esecutato proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

SOLUZIONE

[1] [2] [3] [4] La Corte di Cassazione, dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso, ha enunciato, in accoglimento dell’istanza formulata dal pubblico ministero, i principi di diritto ai quali dovranno attenersi i giudici del procedimento monitorio e del processo esecutivo in conseguenza delle note pronunce rese il 17 maggio 2022 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che si sono occupate del caso in cui, emesso in favore di un professionista un decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore, questi, nella procedura esecutiva promossa per il soddisfacimento del credito ingiunto, lamenti l’omesso rilievo officioso di una clausola vessatoria presente nel contratto da cui ha origine il credito.

QUESTIONI

[1] [2] [3] [4] Con una sentenza tanto attesa quanto temuta (soprattutto dai magistrati, per le ricadute di carattere operativo che ne sarebbero potute derivare), la Corte di cassazione, nella sua più ampia e autorevole composizione, ha dettato – nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c. – i principi di diritto che presidieranno, d’ora in avanti, i rapporti tra procedimento monitorio e processo esecutivo, quando l’oggetto delle azioni è rappresentato dal credito di un professionista nei confronti di un consumatore (e solo in questo caso, come hanno avuto cura di sottolineare le Sezioni Unite).

Un tanto per armonizzare l’ordinamento interno al portato delle pronunce con le quali la Corte di Giustizia dell’Unione europea, poco meno di un anno fa, ha affermato che si pone in contrasto con la normativa comunitaria una disciplina nazionale che comporti l’impossibilità di rilevare e fare valere l’abusività di una clausola contenuta in un contratto concluso da un professionista con un consumatore, quand’anche questi abbia omesso di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto in forza di tale contratto e che sia, pertanto, divenuto definitivo.

Buona parte (all’incirca la metà) della pronuncia che si annota è dedicata all’illustrazione delle ragioni che hanno condotto all’affermazione degli importanti principi di diritto enunciati e all’impostazione adottata per addivenire alla loro enucleazione.

In questo senso, la sentenza si può dividere fondamentalmente in tre parti.

Nella prima, vengono fornite le indicazioni concernenti la verifica, in sede monitoria, della presenza o meno di clausole vessatorie.

Premesso che, alla luce degli approdi della giurisprudenza comunitaria, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore si pone come doveroso, il giudice adito con ricorso per ingiunzione di pagamento dovrà sollecitare il ricorrente affinché provi il credito anche per quanto riguarda l’assenza di profili di abusività negoziale che assumono carattere determinante ai fini dell’accoglimento della domanda, a tale fine chiedendo che sia prodotta la pertinente documentazione (in primis, il contratto su cui si basa il credito azionato), ovvero che siano forniti i chiarimenti necessari, compatibilmente con la struttura, la funzione e la finalità della fase inaudita altera parte (escludendosi, dunque, che possa darsi corso ad accertamenti istruttori complessi, la necessità dei quali determinerà il rigetto della domanda).

Il provvedimento di accoglimento del ricorso monitorio, poi, dovrà contenere una motivazione che, seppure sommariamente, dia atto dell’effettuazione e dell’esito del controllo officioso condotto dal giudice circa la non abusività di clausole rilevanti (chiaramente individuate), onde consentire al consumatore di valutare – con piena cognizione di causa – se occorre proporre opposizione.

Da ultimo, il decreto ingiuntivo dovrà contenere un avvertimento che consenta di rendere edotto il consumatore che, in assenza di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non sarà più possibile fare valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.

Nella seconda parte, invece, vengono fornite le indicazioni per gestire, in sede esecutiva, le problematiche scaturenti dall’emissione di decreti ingiuntivi divenuti definitivi, senza che sia stato operato, nella fase monitoria, il doveroso vaglio circa la presenza di clausole abusive.

La soluzione prescelta è quella dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in merito al profilo dell’abusività delle clausole, il giudice dell’esecuzione, sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, ha il potere (rectius, il dovere) di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola vessatoria che incida sulla sussistenza o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva, sulla base di una sommaria istruttoria.

Così, potrà invitare il creditore (procedente o intervenuto) a produrre il contratto in cui ha titolo il credito, al fine di instaurare il contraddittorio delle parti sull’eventuale carattere abusivo delle clausole ivi contenute; ove una tale abusività sia rilevata, avviserà il debitore del fatto che, entro i successivi quaranta giorni, potrà proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo per fare valere – solo ed esclusivamente – il carattere vessatorio delle clausole contrattuali incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, astenendosi, fino allo scadere di detto termine, dall’assumere provvedimenti di impulso del processo esecutivo.

Nel caso in cui il debitore avesse già proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., adducendo proprio l’abusività delle clausole incidenti sul credito del professionista, il giudice adito la riqualificherà in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a quaranta giorni per la riassunzione (ovvero per la translatio iudicii, in forza di interpretazione adeguatrice dell’art. 50 c.p.c.); se, nel corso di un’opposizione esecutiva pendente, emerga un profilo di abusività delle clausole, il giudice rileverà d’ufficio la questione e chiederà al consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione, assegnandogli – in caso di riposta affermativa – un termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e astenendosi, nel frattempo, dal disporre la vendita o l’assegnazione del bene o del credito pignorato.

Il ricorso al rimedio dell’opposizione tardiva richiede alcuni adattamenti: in primis, la qualificazione dell’assenza di motivazione in punto di valutazione della vessatorietà o meno delle clausole in termini di caso fortuito o forza maggiore, trattandosi delle situazioni alle quali l’art. 650 c.p.c. condiziona l’utilizzabilità dello strumento impugnatorio in questione; in secundis, la disapplicazione dell’ultimo comma della norma, che non ammette l’opposizione tardiva una volta che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Nella terza parte, infine, vengono spiegate le ragioni che hanno indotto a preferire la soluzione dell’opposizione tardiva, quale rimedio applicabile per ovviare al mancato rilievo della presenza di clausole abusive, ravvisabili sia nella migliore e più efficace tutela in questo modo accordata al consumatore, sia nella certezza del termine entro cui può essere attivata, sia nella coerenza che viene preservata rispetto ad altri principi fondamentali dell’ordinamento, quali, in particolare:

  • quello per cui il decreto ingiuntivo non opposto è idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale;
  • quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
  • quello per cui, in sede di opposizione all’esecuzione alla cui base vi sia un titolo di formazione giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi o estintivi anteriori alla formazione del titolo, ovvero vizi inerenti alla sua formazione (stante la loro conversione in motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.).

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