Chiamato all’eredità nel possesso di beni ereditari ed obbligo di redazione dell’inventario
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 6275 del 10 marzo 2017
Successioni “mortis causa” – disposizioni generali – rinunzia all’eredita’ – impugnazione – in genere.
Giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore nel possesso dei beni ereditari – Deduzione di avvenuta rinuncia all’eredità – Domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, siccome intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 485 cod. civ. – Necessità – Esclusione – Fondamento.
Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito l’avvenuta rinuncia all’eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 485 cod. civ., giacché la prova dell’inutile decorso di tale termine, senza che l’inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all’eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede.
Disposizioni applicate
Codice Civile, articoli 484, 485 e 519
[1] Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12154 del 2005, decidendo sull’opposizione proposta da Tizia Rossi (quale fideiubente) avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della Banca Alfa, per il pagamento di oltre 400.000 euro, revocò integralmente il decreto ingiuntivo e condannò l’istituto di credito al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza propose impugnazione la banca, censurando la sentenza impugnata per aver interamente revocato il decreto a fronte dell’accertata illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, e chiese la condanna della debitrice al pagamento del saldo passivo del conto corrente, con applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi.
La debitrice, costituitasi, resistette.
Successivamente, all’udienza del 13 febbraio 2009 il procuratore dell’appellata dichiarò il decesso della signora Tizia Rossi avvenuto in data 18 agosto 2007 e la Corte dichiarò l’interruzione del processo.
Con ricorso notificato il 13 ottobre 2009 Banca Beta spa, quale società incorporante Banca Alfa spa, riassunse il giudizio nei confronti di Caia Bianchi, figlia di Tizia Rossi, in qualità di erede della de cuius, per avere omesso, quale chiamata all’eredità nel possesso dei beni ereditari, di effettuare l’inventario dei beni nei termini prescritti dall’articolo 485 cod. civ.
La Bianchi, nel costituirsi, oppose il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere rinunziato all’eredità della madre Tizia Rossi, con atto notarile del 21 febbraio 2008.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 615/2012 respinse l’appello averso la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
La Corte territoriale, in particolare, affermò che, a fronte della produzione da parte della resistente Caia Bianchi dell’atto pubblico di rinunzia all’eredità ex articolo 519 cod. civ., la banca appellante avrebbe dovuto eccepire l’inefficacia dell’atto e proporre una specifica domanda di accertamento di inefficacia della rinuncia, non potendo la Corte rilevarla d’ufficio ed incidentalmente.
Concluse dunque che, in mancanza di tale domanda, non poteva ritenersi accertata la qualità di erede della Bianchi e dunque quella di debitrice nel rapporto per cui è causa.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Banca Beta spa e Caia Bianchi ha resistito con controricorso.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla Banca.
[2] Dapprima, non ha ritenuto condivisibile in ordine all’assunto della Corte d’Appello circa la necessità di proporre apposita domanda volta ad ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria di inefficacia della rinuncia. Gli ermellini, richiamando un precedente del 1987 (sentenza n. 3288 del 04 aprile 1987) osservano, infatti, che in una controversia promossa per far valere un credito nei confronti di chi si assume erede del debitore, “le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede in capo al convenuto rientrano nell’ambito degli accertamenti meramente incidentali e non configurano una causa pregiudiziale, da definire con autorità di giudicato, qualora una domanda rivolta al conseguimento di siffatta pronuncia non sia stata formulata”. L’eventuale prova dei presupposti dell’articolo 485 cod. civ., di cui era onerata la creditrice appellante, avrebbe determinato, di per sé, l’inefficacia della rinuncia, senza necessità di una specifica domanda diretta a tal fine nei confronti della asserita erede, non sussistendo né la necessita di una specifica impugnazione della rinuncia all’eredità, né la necessità di accertare con efficacia di giudicato la questione della qualità di erede ex articolo 485 cod. civ. della Bianchi.
[3] Se si può concordare su tale assunto, la sentenza in esame è l’occasione per analizzare, in un’ottica più generale, quale sia la reale portata dell’articolo 485 cod. civ..
In base a tale norma, il chiamato “quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (…). Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.”
La dottrina (e la giurisprudenza sino agli anni novanta) è sempre stata orientata nel senso di non ritenere certamente necessario procedere alla redazione di alcun inventario in ipotesi di rinuncia all’eredità compiuta entro il termine indicato dalla norma. Unica ulteriore richiesta era quella, ovvia, di dismettere il possesso dei beni ereditari in caso di rinuncia. E in tale direzione si è mossa e tuttora si muove la prassi notarile, che vede stipularsi atti di rinuncia senza che sia preventivamente redatto alcun inventario.
In questo quadro si inseriscono alcuni assunti giurisprudenziali che, a partire dal 1995, vengono letti quali affermazione di un opposto principio: la obbligatorietà per il possessore di beni ereditari di redigere l’inventario in ogni caso, anche qualora nel termine di legge volesse rinunciare all’eredità.
Tale orientamento, forse in maniera un po’ superficiale, viene troppo spesso riportato come costante e unanime e una breve disamina dei precedenti giurisprudenziali si impone.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 7076 del 22/06/1995 ha statuito che “a norma dell’art. 485 C.C., il chiamato alla eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l’onere di fare, entro un certo termine (alquanto breve), l’inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l’eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell’art. 484 C.C.), ma anche di rinunciare ex art. 519 C.C. in maniera efficace nei confronti dei ereditari del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice” (principio ripreso anche dalle successive sentenze n. 4845 del 29/03/2003 e n. 11018 del 05/05/2008 e n. 5862 del 13 marzo 2014 ove si afferma, sena null’altro precisare, che “il possesso di un bene, almeno in parte ereditario, onera alla redazione dell’inventario nei termini di legge ).
Ma è la citata decisione n. 4845 del 29/03/2003 che appare più significativa. In detto pronunciato, effettivamente, la Corte giunge ad affermare che il possesso di beni ereditari costituirebbe una “ipotesi della accettazione che ha luogo ope legis anche contro la volontà del chiamato all’eredità quando lo stesso sia nel possesso reale di beni ereditari e lasci trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l’inventario” ritenendo che fosse del tutto corretta “l’interpretazione che il giudice di merito ha dato della disposizione dell’art. 485, 2 comma, c.c. – nel senso che la indicata previsione di accettazione dell’eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l’erede voglia procedere all’accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente”.
La posizione della giurisprudenza non appare condivisibile.
In realtà, deve precisarsi come le casistiche prese in esame dalle sentenze de qua – ad eccezione di quella relativa al giudizio del 2003 – siano riferibili ad ipotesi in cui la rinuncia all’eredità era avvenuta dopo il decorso del termine di tre mesi fissato dall’articolo 485 cod. civ.. È di tutta evidenza che tale circostanza temporale diviene dirimente: una rinuncia all’eredità compiuta oltre il detto termine, certamente non può ritenersi efficacemente resa. Ma non può da ciò desumersi che sia obbligatoria la redazione dell’inventario, anche quando il chiamato intenda rinunciare all’eredità sebbene nel possesso di beni ereditari.
Si verificherebbe, per tali soggetti, un aggravio di procedure e costi che nessuna norma di legge sembra giustificare.
La rinuncia all’eredità, invero, è disciplinata dagli articoli 519 e seguenti del codice civile e in nessuna di tali norme è prescritta alcuna attività prodromica e necessaria alla dichiarazione di rinuncia, prescrivendosi solo un onere formale (la dichiarazione deve essere resa innanzi ad un notaio od al cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione).
E non esiste alcun elemento per poter desumere che, in caso di possesso di beni ereditari, il chiamato si trovi in una posizione diversa rispetto al non possessore in ordine ala facoltà di rinunzia.
La collocazione sistematica dell’articolo 485 cod. civ. dovrebbe essere sufficiente a chiarire come essa trovi applicazione solo in tema di beneficio di inventario e non di accettazione in via generale dell’eredità. La redazione dell’inventario è condizione per l’acquisto del beneficio (secondo la teoria più moderna che la ritiene una fattispecie a formazione progressiva), ma non già obbligo a carico del chiamato che, ancorché nel possesso, volesse rinunciare.
E non si rinvengono le esigenze di tutela dei terzi portate a giustificazione della propria tesi della Suprema Corte nella citata sentenza del 2003; la ratio, secondo la Cassazione sarebbe da individuarsi “nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente”. Non si vede, tuttavia, come il terzo possa subire un pregiudizio qualora il chiamato rinunzi all’eredità senza redigere l’inventario, considerando che tale rinuncia si concreta in un atto formale adeguatamente pubblicizzato e certamente conoscibile dal terzo che non potrebbe, dunque, in alcun modo fare affidamento sulla circostanza che il chiamato sia divenuto erede. Altro discorso è se il chiamato dovesse permanere nel possesso di beni ereditari dopo aver effettuato la rinuncia, ma si tratta di un diverso aspetto che non va a modificare i termini della questione.