11 Gennaio 2022

Cessione del quinto, premi assicurativi e superamento del tasso soglia usura

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Tribunale di Roma, 20 ottobre 2021, Giudice Postiglione

Parole chiave: Usura – Premi assicurativi – Cessione del quinto – Assicurazione obbligatoria

Massima: nell’ambito dei contratti di cessione del quinto, essendo obbligatoria per legge la conclusione di polizza assicurativa per il rischio vita e perdita di impiego, il costo dei premi assicurativi va sempre computato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, con la conseguenza che – laddove risulti nel caso concreto superato il tasso soglia – gli interessi del contratto devono azzerarsi, in applicazione della sanzione prevista dall’art. 1815 comma 2 c.c. “.

Disposizioni applicate

Art. 644 c.p. (usura), art. 1815 c.c. (interessi), art. 54 d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 (garanzia dell’assicurazione o altre malleverie)

CASO

Una persona conclude un contratto di cessione del quinto della stipendio con una finanziaria. Computando anche il costo dei premi assicurativi, il costo complessivo del contratto supera il tasso soglia usura vigente nel trimestre di conclusione del contratto per quel tipo di operazioni (appunto, cessioni del quinto). Per questa ragione il debitore agisce in giudizio nei confronti della banca, per ottenere l’azzeramento degli oneri previsti dal contratto.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Roma, partendo dalla considerazione che a fini usura rilevano tutti gli oneri collegati al contratto di finanziamento (compresi i premi assicurativi), accerta il superamento del tasso soglia usura e azzera gli interessi previsti dal contratto di finanziamento.

QUESTIONI

La disciplina dell’usura è caratterizzata da due disposizioni di centrale importanza: una penale e una civile. In ambito penalistico, l’art. 644 comma 4 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. In ambito civilistico, l’art. 1815 comma 2 statuisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

La legge prevede dunque che a fini usura rilevi qualsiasi onere, comunque denominato. Più precisamente, l’art. 644 comma 4 c.p. menziona le “commissioni”, le “remunerazioni” e le “spese”. Vi rientrano anche i premi assicurativi? Negli ultimi anni le banche hanno cercato di incrementare la redditività delle proprie attività vendendo prodotti diversi da quelli bancari. Il prodotto bancario consiste generalmente in un contratto di credito (come un mutuo oppure un’apertura di credito), in relazione al quale il debitore è tenuto a pagare gli interessi passivi. Poiché gli interessi passivi sui mercati internazionali delle economie più sviluppate da diversi anni sono molto bassi, e conseguentemente la redditività per le banche è scarsa, gli istituti bancari hanno aumentato la vendita di prodotti diversi, come quelli assicurativi, al fine di conseguire dei proventi ulteriori rispetto agli interessi passivi.

Nel caso oggetto della decisione del Tribunale di Roma, poi, l’assicurazione è addirittura obbligatoria. Bisogna difatti considerare che la cessione del quinto di stipendio o di pensione è disciplinata in un apposito testo normativo (il d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180), che prevede appunto l’obbligatorietà della copertura assicurativa. Più precisamente l’art. 54 comma 1 d.p.r. 180/1950 statuisce che “le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito”.

I premi assicurativi vengono corrisposti dal debitore. Detti premi assicurativi, derivino essi da un contratto volontariamente concluso dal debitore oppure da un contratto imposto dalla legge (come nel caso delle cessioni di stipendi o pensioni), rilevano a fini usura? La risposta che dà la giurisprudenza è affermativa, a condizione che si tratti di contratti di assicurazione connessi al finanziamento.

Peraltro, un contratto assicurativo può considerarsi automaticamente connesso al contratto di finanziamento quando esso è imposto dalla legge, come nel caso delle polizze nell’ambito delle cessioni del quinto, proprio in quanto si tratta di assicurazione obbligatoria ex lege (come si diceva, la fonte normativa di detto obbligo è l’art. 54 d.p.r. n. 180/1950). Non si tratta difatti in questi casi di accertare se il contratto assicurativo sia contestuale a quello di finanziamento: non è la circostanza della contestualità a rilevare, bensì l’elemento della obbligatorietà per legge della polizza assicurativa.

Una volta stabilito che il costo del premio assicurativo va computato a fini usura, bisogna comprendere se nel caso concreto – per effetto del maggior onere dovuto ai premi assicurativi – si supera il tasso soglia usura. Nel caso affrontato dal Tribunale di Roma viene dimostrato, con appositi calcoli, il superamento del tasso soglia usura. Ma qual è la conseguenza del superamento del tasso soglia usura? Si citava sopra l’art. 1815 comma 2 c.c., il quale prevede l’azzeramento degli interessi. Il punto è che, nel caso di specie, il superamento del tasso soglia è dovuto al combinato di due voci di costo: interessi + premi assicurativi. Se si seguisse il tenore letterale dell’art. 1815 comma 2 c.c., si azzererebbero solo gli interessi, lasciando intoccati i premi assicurativi. Questa soluzione non appare tuttavia conforme al senso della legge, che consiste nel reprimere i fenomeni usurari, qualunque sia il mezzo con cui si consegue un costo eccessivo del credito. Ne deriva che il superamento del tasso soglia per effetto dei premi assicurativi dovrebbe determinare l’azzeramento sia degli interessi sia dei premi assicurativi.

Nel caso di specie, tuttavia, l’assicurazione obbligatoria era rimasta in forza per tutto il periodo del contratto, contratto infine estinto anticipatamente. Per questa ragione il Tribunale di Roma ritiene ingiusto azzerare i premi assicurativi. Se si fosse verificato il sinistro nel corso del rapporto (sinistro consistente nella perdita della capacità del debitore di produrre reddito), l’impresa assicuratrice si sarebbe sostituita al debitore, pagando la somma pattuita alla finanziaria. Si tratta di un contratto che ha raggiunto il suo scopo di tutela. Non essendo un contratto (quello assicurativo) privo di causa né di sinallagmaticità, e che è stato eseguito, non pare giusto dichiarare non dovuti – con valutazione ex post – i premi assicurativi.

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