Cessione del quinto dello stipendio: natura, funzioni e limiti
di Paolo Cagliari, AvvocatoCass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24640 – Pres. De Chiara – Rel. Di Marzio
Parole chiave: Finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione – Cessione di credito – Accordo che prevede il pagamento in favore dell’ente previdenziale di oneri di gestione delle cessioni – Validità – Fondamento
Massima: “In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l’istituto finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato dall’I.N.P.S., a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall’istituto di previdenza, in quanto la disposizione dell’art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito”.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1196, 1260; d.P.R. 180/1950, art. 5
CASO
Una società di intermediazione finanziaria conveniva innanzi al Tribunale di Roma l’I.N.P.S. perché fosse accertata l’illegittimità della previsione in base alla quale, nell’ambito delle operazioni di finanziamento contemplanti la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, dovevano essere rimborsati all’ente gli oneri sostenuti per la gestione dei pagamenti conseguenti alla cessione.
La domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, la finanziaria proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l’illegittimità della pretesa, da parte dell’I.N.P.S., di un corrispettivo a proprio favore in relazione al versamento delle trattenute mensili.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la regola in base alla quale i costi inerenti al pagamento gravano sul debitore è derogabile, essendo dunque ammissibile una pattuizione che preveda l’obbligo, per il cessionario, di farsi carico, mediante il riconoscimento di un importo stabilito convenzionalmente, degli oneri di gestione che l’I.N.P.S. deve affrontare per effettuare le trattenute sugli stipendi e sulle pensioni dei cedenti e i conseguenti versamenti al cessionario.
QUESTIONI
[1] La sentenza che si annota, al di là della peculiarità della vicenda sostanziale sottesavi, presenta particolare interesse perché fornisce una preziosa ricostruzione della natura giuridica della cessione del quinto dello stipendio o della pensione disposta nell’ambito di operazioni di finanziamento.
In linea generale, l’ammissibilità della cessione del quinto è da ricondursi all’art. 5 d.P.R. 180/1950, a mente del quale gli impiegati e i salariati dipendenti dello Stato e degli altri enti, aziende e imprese indicati nel precedente art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti, valutato al netto delle ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le previsioni contenute nelle disposizioni successive.
Alla cessione del quinto si affianca, per affinità, la cessione a scopo di finanziamento del trattamento di fine rapporto, che matura durante la vigenza del rapporto di lavoro ma diviene esigibile solo al termine dello stesso; in questo caso, quindi, si configura la cessione anticipata di un credito futuro. Tuttavia, a differenza di quanto avviene quando oggetto di cessione sia il credito per stipendi o pensioni, la legge non pone limitazioni di carattere quantitativo o tipologico alla cessione, da parte del lavoratore, del proprio trattamento di fine rapporto, come si evince dall’art. 52, comma 2, d.P.R. 180/1950 (e come recentemente affermato da Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2020, n. 3913; sulle interferenze, invece, tra cessione del trattamento di fine rapporto e fallimento, si veda Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2021, n. 34050).
In questa cornice normativa di riferimento, la cessione del quinto si innesta in un’operazione di finanziamento in cui viene programmato che il rimborso avvenga mediante cessione del credito – di natura retributiva o pensionistica – del finanziato (dipendente o pensionato) e che si sostanzia in un contratto con causa creditizia diretta a realizzare l’attribuzione al dipendente o al pensionato di una somma destinata a essere restituita al sovventore attraverso la cessione (nei limiti imperativamente fissati dalla legge) del credito per retribuzione o pensione vantato nei confronti del debitore ceduto, con l’aggiunta del pagamento di un quid pluris a titolo di remunerazione dell’attribuzione.
In altre parole, il meccanismo della cessione del quinto realizza un fenomeno di circolazione volontaria del diritto di credito, connotata dalla funzione di strumento di rimborso rateale di un prestito erogato da un soggetto abilitato dalla legge a dipendenti o a pensionati, i quali, a fronte del credito avente per oggetto le somme mano a mano dovute in forza del rapporto di lavoro o pensionistico, ottengono un prestito da rimborsarsi – per capitale e interessi – a opera del debitore ceduto (vale a dire, del datore di lavoro o dell’ente previdenziale tenuto all’erogazione del trattamento pensionistico), che paga al cessionario (ossia all’istituto finanziatore) parte di quanto dovuto al cedente (lavoratore o pensionato) a titolo di retribuzione o di pensione.
Una simile configurazione della cessione del quinto consente di inscriverla, dunque, nell’ambito della cessione del credito, che, a termini dell’art. 1260 c.c., si caratterizza – di regola – per la sua struttura bilaterale, in quanto coinvolge, a stretto rigore, solo cedente e cessionario, mentre il debitore ceduto viene a trovarsi, rispetto al cedente, in posizione di soggezione, al punto che la cessione ha luogo indipendentemente dal suo consenso (salvo che non ne sia stata espressamente prevista, in via convenzionale o per legge, la necessità).
Nella cessione del credito, inoltre, il ceduto si trova a dover effettuare, in favore del cessionario, lo stesso pagamento, nei medesimi termini e alle medesime condizioni, cui sarebbe stato tenuto nei confronti del cedente, senza – di regola – potere pretendere alcunché dal cessionario.
Tuttavia, non può affatto escludersi che la cessione del credito comporti, entro certi limiti, un aggravamento della posizione del ceduto, ammettendosi comunemente, secondo una giurisprudenza consolidata, che l’obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra le quali, per esempio, quella concernente il luogo di adempimento) che ciononostante non influiscono sulla validità e sull’efficacia della cessione.
Più in generale, è ben possibile che, nell’ambito della cessione del credito, si verifichi in concreto, per il ceduto, una modificazione della propria posizione, che può assumere anche connotati di particolare gravosità, soprattutto quando – com’è a dirsi nel caso della cessione del quinto dello stipendio o della pensione – si sia in presenza di un fenomeno di massa, che impone al debitore la creazione di un’apposita struttura organizzativa deputata a gestire gli adempimenti da compiere e di sostenerne i relativi costi.
Un tanto, secondo i giudici di legittimità, consente di ritenere legittimo, in virtù dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’ordinamento, il ricorso alla negoziazione di modalità dirette a temperare la gravosità dell’onere di cui il debitore ceduto debba farsi carico.
Così, se il cedente e il debitore possono accordarsi addirittura per l’incedibilità del credito, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., a maggior ragione potranno convenire misure volte – più limitatamente – a correggere ovvero a regolare l’eventuale aggravamento della posizione del ceduto.
D’altra parte, se è vero che la cessione del credito è un negozio avente di norma struttura bilaterale, esso ben può assumere natura trilaterale, qualora il debitore ceduto intervenga nel contratto di cessione e concorra così alla determinazione del suo contenuto; allo stesso modo, non può escludersi che il debitore ceduto e il cessionario si accordino in ordine alle modalità del pagamento da effettuarsi, senza che ciò interferisca con l’intervenuta cessione, né incida sulla libera circolazione del credito del cedente, ponendo – per esempio – a carico del cessionario le spese inerenti al pagamento che (di regola) gravano sul debitore, in forza della previsione (senz’altro derogabile) di cui all’art. 1196 c.c.
Tale accordo, come viene evidenziato nella sentenza annotata, può intercorrere indifferentemente tra creditore (cedente) e debitore (ceduto), o tra ceduto e cessionario.
È per questa ragione che i giudici di legittimità, nel caso sottoposto al loro esame, hanno respinto il ricorso della società finanziaria, dal momento che la sottoscrizione, da parte di quest’ultima, del modulo di accreditamento – che, per espressa previsione, costituiva accettazione del regolamento dell’I.N.P.S. in cui era stabilito l’addebito al cessionario degli oneri di gestione della cessione sostenuti dall’ente – configurava la conclusione di un patto (avente natura di contratto normativo) destinato a disciplinare ex ante gli eventuali rapporti che, nel futuro, fossero intercorsi tra le parti.
In altri termini, stante la rilevata ammissibilità di una deroga pattizia alla previsione normativa in base alla quale le spese del pagamento gravano sul debitore, la Corte di cassazione ha reputato infondata la tesi, patrocinata dalla ricorrente, secondo cui andava tacciata di illegittimità la previsione pattizia che addossava alla società finanziaria oneri tendenti a riversare su di essa quelli che l’ente previdenziale doveva sostenere per effettuare le trattenute sugli stipendi e sulle pensioni dei cedenti e i conseguenti versamenti al cessionario.
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