12 Luglio 2022

Cessione del credito a scopo di garanzia di altra obbligazione

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Prima, Sent. 25/05/2022, n. 16837, Pres. De Chiara, Est. Iofrida

Cessione di credito in garanzia di altra obbligazione – Debitore ceduto – Rapporti tra cedente e cessionario

Massima: “In ipotesi di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca) il debitore ceduto – che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente – rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l’obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia; ne consegue che il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto è “solvens” estraneo al negozio”.

Disposizioni applicate

Art. 1949 c.c. – art. 1955 c.c.

CASO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai fideiussori della debitrice principale, nei confronti della banca e della cessionaria  avente ad oggetto il saldo debitore di un conto corrente ordinario, cui accedevano due affidamenti garantiti dalla cessione di crediti derivanti da contratto di appalto e dalla cessione pro solvendo di crediti risultanti da fatture, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione, essendo risultata, all’esito di consulenza tecnica contabile, la somma ingiunta comunque inferiore al debito della società garantita, depurato delle voci di interessi non dovute, per effetto delle nullità dedotte in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di interessi ultra-legali.

Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione respinge il ricorso e afferma che nel caso di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione il debitore ceduto rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l’obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia.

QUESTIONI

Tra i temi affrontati dalla pronuncia in commento vi è quello del rapporto tra debitore ceduto e cessionario/cedente nell’ambito della cessione del credito a scopo di garanzia di un’altra obbligazione.

Nel caso di specie la banca, a garanzia di un’apertura di credito concessa alla debitrice, ha ottenuto la cessione di un credito vantato da quest’ultima nei confronti di una società francese.

I fideiussori hanno eccepito l’inesigibilità del credito, per non avere la banca provato l’inadempimento del debitore ceduto, l’azienda francese, denunciando altresì che la Corte di merito avrebbe operato una non consentita inversione dell’onere della prova, avendo posto a carico dei fideiussori l’onere di dimostrare, per il principio di vicinanza della prova, gli eventuali pagamenti effettuati dal terzo, mentre era la banca, parte attrice onerata della prova del fatto costitutivo della pretesa di restituzione delle somme anticipate a fronte della cessione del credito, a poter produrre elementi indiziari dell’inadempimento della società francese, attraverso gli estratti dei «conti transitori» ovvero dei conti anticipazioni, sui quali avrebbero dovuto confluire gli eventuali versamenti del debitore ceduto.

La Suprema Corte ha quindi mosso l’esame della fattispecie dal carattere fondamentale della cessione del credito a scopo di garanzia, che è rappresentato dalla possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente al cedente ed al ceduto, poiché la cessione in garanzia non comporta l’inesigibilità dell’obbligazione originaria.

La Cassazione ha tenuto distinti i due rapporti in esame: da un lato il rapporto obbligatorio garantito (avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata), dall’altro quello di garanzia (fondato su un titolo distinto tra debitore ceduto e cessionario).

Infatti nell’ipotesi in commento il credito viene trasferito immediatamente dal cedente al cessionario ma è destinato a rimanere nella sfera giuridica del cessionario solo fino al momento in cui l’obbligazione originaria non si estingua a causa di adempimento o per altri motivi, per il principio di accessorietà proprio di tutti i rapporti di garanzia, secondo cui «l’obbligazione di garanzia sussiste in quanto esiste l’obbligazione principale».

Mette conto evidenziare che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, portando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l’obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l’estinzione, totale o parziale dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un’attività negoziale diretta a tal fine» (Cass.4796/2001).

La Suprema Corte ha richiamato altresì un orientamento secondo il quale «in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto».

Nella fattispecie in esame, a differenza della cessione solutoria (secondo lo schema di cui all’art.1198 c.c., in cui il trasferimento del credito è preordinato all’estinzione dell’obbligazione originaria), il cessionario è quindi legittimato ad agire direttamente nei confronti del debitore originario senza che sia necessario che dimostri l’infruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto la cessione suddetta non incide neppure sull’esigibilità del credito principale (Cass. 10092/2020).

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Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre garanzie a favore della banca