Cessione dei rapporti giuridici ex art. 58, comma 2, TUB
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 58, comma 2, TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia.
La giurisprudenza ha affermato che, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018).
La pubblicazione dell’atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018).
In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall’art. 1264 cod. civ., e in tal modo perfeziona non tanto il contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di “cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall’eseguire l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 25548/2018).