3 Maggio 2022

Cessione di credito vantato nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito

di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza 27 ottobre 2021[1], n. 2271, Pres. Genovese – Rel. Vella

Parole chiave: Cessione dei Crediti – Fallimento del Cedente – Data Certa.

Riferimenti normativi: Legge Fallimentare artt. 45, 56 comma 2, 93, 115, 127 u.c.; Cod. Civ. artt. 1260, 1264, 2704, 2914.

CASO

Il ricorso trova fondamento in un decreto del Tribunale di Roma[2] con il quale, rigetta un’opposizione allo stato passivo proposto dalla Cessionaria di un credito vantato “in bonis” dalla cedente nei confronti della Fallita, è stato affermato che l’opponente «non avrebbe fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe richiesto dall’art. 45 l.fall. e dell’art. 1264 c.c.”.

SOLUZIONE

Natura della cessione ed operatività dell’art. 45 l.fall.

In primis la Corte osserva come “nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704[3] c.c. – e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento”.

La Corte fa desumere “chiaramente” tale assunto dalle disposizioni della legge fallimentare che prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento e che, al riguardo, stabiliscono che:

  • il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, co. 2, l.fall.) o dell’espressione del voto nel concordato fallimentare (art. 127, ult.co. l.fall.),
  • resti la cessione opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come “testimonia inequivocabilmente” il disposto dell’art. 115 l.fall.

 Di sicuro interesse risulta, inoltre, l’analisi “indiretta”[4] che offre la Corte in materia con riferimento al disposto dell’art. 45 l.fall.[5]:

  • l’art. 45 l.fall. “che rappresenta la traduzione in sede concorsuale dei principi stabiliti in materia di esecuzione individuale dagli artt. 2914 e ss. c.c.,)”, non appare applicabile al caso di specie in quanto l’art. 2914 n. 2 c.c.[6]opera solo per gli atti di cessione privi di data certa anteriore”;
  • tale disposizione fallimentare, peraltro, disciplina il caso in cui sia “fallito il debitore ceduto, essendo indifferente per la curatela fallimentare che sia ammesso al passivo il cedente ovvero il cessionario”;
  • viene sottolineato come le formalità previste ai fini dell’efficacia della cessione servano ad individuare il soggetto (cedente o cessionario) legittimato ad azionare il credito nei confronti del fallimento del debitore ceduto.

A conclusione dell’analisi eseguita così .la Corte precisa:

  • … il combinato disposto degli artt. 45 l.fall. e 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell’opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente[7], poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex art. 2914[8] e ss. c.c., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente”.
  • va data continuità all’orientamento della Corte stessa per cui “in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento[9].

QUESTIONI

La Cessione Codicistica

La Pronuncia viene a riaffermare nella sostanza la necessità, per il cessionario, di acquisire l’intera e completa documentazione probatoria necessaria alla dimostrazione del credito, oggetto di cessione, in termini opponibili al terzo (fallimento) anche con riferimento alla rispettiva data certa (preesistenza dell’obbligazione). Occorre non tralasciare le criticità connesse e derivanti da una puntuale applicazione delle norme Privacy in sede di redazione dei Contratti di Cessione, per una corretta redazione di questi ultimi che dovranno oncludere la, cosiddetta, Documentazione correlata ed, in primis per le Operazioni in Blocco (infra), il Testo della Notizia di cessione in G.U. e nel Registro delle Imprese.

Non va tralasciata, valutandone l’opportunità o meno di suo inserimento e calibrandone la sua strutturazione caso per caso, l’ipotesi di una clausola del Contratto di Cessione con la quale prevede, a vario titolo[10], una forma di tutela / garanzia in capo alla Cessionaria del Credito[11].

La Cartolarizzazione dei Crediti ex Legge 30 aprile 1999 n. 130

Ferme le peculiarità che contraddistinguono le Cartolarizzazioni ex L. 130/1999[12]

A tale proposito si richiama all’attenzione come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di precisare, relativamente alla riconducibilità di un credito all’insieme di crediti ceduti in blocco ai sensi della L. 130/1999, ai fini della prova della cessione: “le cessioni di cui è causa debbono essere ritenute incluse nella successione di cessioni in blocco operate dalle banche, perché rientranti nei codici numerici corrispondenti alle sofferenze incluse negli atti di cessione, attestate anche da documenti successivi[13].

Per la valenza applicativa che assumono i principi esposti, si riportano alcuni passi di una precedente Pronuncia[14]:

  • la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
  • nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.;
  • non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.

[1] Data pubblicazione 25 gennaio 2022.

[2] N. 421/2015, depositato il 4/giugno 2015.

[3] Si richiama all’attenzione una precedente Pronuncia della Corte in materia di applicazione della disposizione codicistica al fallimento: “Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati dall’art. 2704 c.c. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice.

La rilevazione di ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione del detto adempimento” (Cass. S.U., 15 gennaio 2013, n. 4213).

[4] Definendo fondato e meritevole di accoglim2.ento il contenuto di tale secondo profilo di impugnazione, secondo l’esposizione fattane dalla Ricorrente come riportata, dalla Corte, in Pronuncia.

[5] Si consideri come il relativo testo risulta trasfuso, senza variazioni, nell’art. 145 del Codice della Crisi – con eccezione della necessaria sostituzione dell’espressione della dichiarazione di fallimento con dell’apertura della liquidazione giudiziale -.

[6]per cui «non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento”.

[7] La Corte, a tale proposito, con precedente Pronuncia aveva avuto modo di esprimere il seguente principio di diritto “ove la cessione del credito non sia stata, alla data della dichiarazione del fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorchè sia a conoscenza dell’eventuale cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario” (Cass, Civ., Sez. prima, n. 18188 del 26 maggio 2014 – depositata l’11 settembre 2014).

[8] A tale proposito si richiama una precedente Pronuncia della Corte con la quale è stato chiarito: “che al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore ha dichiarazione di fallimento – sicché non può pretendersi che tale opponibilità – e il conseguente obbligo della curatela di riversare ad esso cessionario le somme corrispondenti ai crediti ceduti – discenda direttamente dalla verificata possibilità che l’effetto traslativo della sessione si verifichi in pendenza della procedura di concordato preventivo, e da ciò soltanto, prescindendosi dal compimento di quegli atti (notificazione o accettazione) cui l’opponibilità è legata” Cass. Civ. Sez.1, 29 dicembre 2000, n. 16235.

[9] Richiamando la precedente pronuncia  Cass. 10545/2014.

[10] A titolo di indennizzo ovvero, per le ipotesi più rilevanti, di risoluzione del contratto di cessione.

[11] Considerazione che assume, in particolare, rilievo nell’ipotesi di cessione in blocco di crediti (infra) – sia nella veste di unicum che in ipotesi progressiva (più cessioni regolate da un impegno a cedere Vs. impegno ad acquistare con limitazione temporale / di complessivo controvalore) -.

[12] Richiamandosi, in tale ambito, anche le Disposizioni in materia contenute dal Regolamento (EU) n. 2402/2017.

[13] Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza, n. 22548 del 23 febbraio 2018, citando Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017.

[14] Cass. Civ., Ord., Sez. 3, n. 10200 dell’11 dicembre 2021.

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