Centrale dei rischi: preavviso segnalazione a sofferenza
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn occasione della prima segnalazione a sofferenza, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili), come stabilito dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi.
La giurisprudenza ha chiarito che il preavviso – riconducibile alla categoria delle c.d. dichiarazioni recettizie, le quali producono i propri effetti dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario (Collegio coordinamento ABF n. 3089/2012) – deve essere chiaro, specifico e tempestivo (ossia in tempo utile per intervenire: Trib. Verona 14 gennaio 2015 e 17 giugno 2015), in modo di consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito (Trib. Como 10.10.2016; Trib. Verona 6 luglio 2014; ABF Roma 5 aprile 2013, n. 1845).
La complessità della valutazione a carico della banca, che deve tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, nonché la serietà delle conseguenze della segnalazione (lesione alla reputazione personale e commerciale), giustificano infatti la necessità di una preventiva comunicazione (ragionevolmente anche al cliente non consumatore), al fine di instaurare con il cliente un contraddittorio che gli consenta, da un lato, di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, dall’altro, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza presupposto della segnalazione a sofferenza (conf. Trib. Verona 17 maggio 2014; Trib. Locri 12 aprile 2016; Trib. Como 10.10.2016).
Il mancato preavviso è ritenuto costituisca violazione, da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti con i suoi clienti, con conseguente illegittimità della segnalazione del nominativo alla Centrale dei rischi (Trib. Catanzaro 28 novembre 2014; Trib. Asti 24 giugno 2015; Trib. Locri 12 aprile 2016).