La CEDU condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero nel CIE
di Elisa Bertillo Scarica in PDF
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie
Pres. Trajkovska – Est. Campos
Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell’espulsione – Trattenimento – Proroga – Principio del contradditorio – Violazione (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 5 § 1; d.leg. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 14, 5° comma)
[1] Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, previsto dall’art. 14, 5° comma, d.leg. n. 286 del 1998, può essere assunto solo all’esito di un procedimento caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore.
CASO
[1] La vicenda processuale riguarda quattro cittadini ghanesi giunti in Italia nel giugno del 2008. Il 20 novembre 2008, il prefetto di Caserta notifica loro i decreti di espulsione, che ne dispongono l’accompagnamento alla frontiera a seguito della convalida del giudice di pace. Lo stesso giorno, la prefettura dispone il trattenimento degli stranieri presso il Centro di Identificazione ed Espulsione al fine di procede alla loro identificazione. Il 24 novembre 2008, il giudice di pace convalida il trattenimento presso il CIE.
L’11 dicembre 2008, il questore domanda al giudice di pace la proroga del trattenimento di trenta giorni; la domanda è accolta senza l’audizione degli interessati né del loro avvocato. Il 16 febbraio 2009, gli interessati propongono, avverso tale decisione, ricorso in Cassazione, che dichiara nulla la decisione del giudice di pace a causa della violazione del principio del contradditorio.
I cittadini ghanesi presentano, quindi, domanda di risarcimento del danno contro lo Stato, per la riparazione del pregiudizio subito a causa della loro detenzione tra il 24 novembre 2008 e il 14 gennaio 2009. Il Tribunale di Roma rigetta i ricorsi. I ricorrenti avanzano, quindi, l’azione di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
SOLUZIONE
[1] La CEDU condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del contradditorio nel procedimento di proroga del trattenimento degli stranieri presso il CIE svoltosi di fronte al giudice di pace. In particolare, ai par. 74 e seguenti, la Corte rileva come la mancata convocazione di fronte al giudice di pace degli interessati e dei loro avvocati rappresenti una «irregolarità grave e manifesta» del procedimento di proroga, con conseguente violazione dell’art. 5 della CEDU che disciplina i casi e i modi in cui taluno può essere privato legittimamente della libertà personale.
QUESTIONI
[1] Oggetto della presente pronuncia è il mancato rispetto del principio del contradditorio nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero in un CIE.
Il procedimento, attribuito alla competenza del giudice di pace, è disciplinato dal 5° comma dell’art. 14 del T.U. Immigrazione. La disposizione prevede che qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità o l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti «gravi difficoltà», che non consentano il concludersi del procedimento nel periodo di permanenza di trenta giorni che comporta la convalida, «il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni». La norma, tuttavia, non disciplina nel dettaglio il procedimento di proroga.
La normativa è stata, quindi, integrata dalla giurisprudenza, che è intervenuta chiarendo che il procedimento di fronte al giudice di pace deve svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio. In tal senso si è espressa, infatti, la Corte di cassazione in plurime pronunce, espressamente richiamate dalla decisione in commento (cfr. Cass. 24 febbraio 2010, n. 544, Foro it., 2010, I, 2074 e n. 13767 dell’8 giugno 2010, id., Rep. 2010, voce Straniero, n. 389). Secondo la CEDU, la decisione assunta de plano dal giudice importa una violazione dell’art. 5 della Convenzione, che, dopo aver disposto che nessuno può essere privato della libertà personale, individua una serie di casi in cui la detenzione è legittima, caratterizzati dalla sussistenza di una riserva di legge e di giurisdizione. La privazione della libertà personale deve, infatti, essere espressamente sancita dalla legge e deve dipendere da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il procedimento di proroga del trattenimento ha ad oggetto la privazione della libertà personale dello straniero irregolarmente soggiornante. Lo stesso, pertanto, deve essere assunto con un provvedimento del giudice, come sancisce la legge, che consenta il diritto di difesa all’interessato.
Per un approfondimento sui procedimenti di convalida e proroga del trattenimento, v. E. Bertillo, I procedimento di convalida e proroga del trattenimento del cittadino straniero e del richiedente protezione internazionale presso il CIE, in questa rivista.